Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili. Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni per l’anno 2007.
LA GIUNTA COMUNALE
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D E L I B E R A
determinare, per l’anno 2007, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:
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Aliquota ordinaria nella misura del 7,00 per mille;
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Aliquota ridotta nella misura del 5,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate a soggetti che la utilizzino come abitazione principale;
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Detrazione per abitazione principale € 130,00;
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Detrazione di € 155,00 per i casi di seguito specificati in considerazione alla particolare situazione sociale ed economica in cui si trovano:
- nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne alla data del 1° gennaio 2007 in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.Pe.F. non superiore a € 7.367,78 (aggiornato rispetto ai valori del 2006 del tasso di inflazione programmata);
- nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 2007 in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.Pe.F. non superiore a € 10.525,39 (aggiornato rispetto ai valori del 2006 del tasso di inflazione programmata);
- nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap psicofisico certificato dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal Dipartimento di salute mentale ed in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa.
Al fine di usufruire dell’agevolazione di cui al presente punto, i soggetti interessati dovranno presentare, entro la scadenza della 2^ rata di versamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio all’Ufficio Tributi di questo Ente;
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Applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione anche per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996).
Al fine di usufruire dell’agevolazione di cui al presente punto, i soggetti interessati dovranno presentare, entro la scadenza della 2^ rata di versamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio all’Ufficio Tributi di questo Ente.
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