ORIGINALE
COMUNE DI GRONE
(PROVINCIA DI BERGAMO)
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DELIBERAZIONE N. 3
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO
:I.C.I.- APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI EMODALITÀ APPLICATIVE ANNO 2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ilquale, al Titolo I°, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
PRESO ATTO
che l’articolo 1, comma 156, della 27/12/2006 n. 296 ha affidato al ConsiglioComunale la competenza di deliberare in merito alle aliquote e detrazioni dell’I.C.I.;
RILEVATO
:-
che l’articolo 54 del D.Lgs. 446/1997, come modificato dall’articolo 6 del D.Lgs. 23 marzo1998, n. 56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo
tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
-
che l’articolo 4 (comma 1) del D.Lgs. n. 437/1996, attribuisce all’ente locale la facoltà dideliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,
residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonché per quelle locate con contratto registrate ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno
pari a quello dell’ultimo gettito annuale realizzato;
-
che l’articolo 1 (comma 5) della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, attribuisce al Comune lafacoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di
immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
VALUTATI
gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta,producano, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei
soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo;
b) in relazione al gettito di imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio di
Bilancio e della gestione finanziari e per far fronte a costi, sempre crescenti, per il
servizio di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
RICHIAMATA
la deliberazione della G.C n. 11 del 08.03.2006 esecutiva ai sensi di legge,avente ad oggetto: “ I.C.I. - Determinazione aliquote e modalità applicative - anno 2006”;
VISTO
il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 con il quale è stata prevista l’esclusionedall’Imposta Comunale sugli Immobili per le abitazioni adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo, non concedibile ai fabbricati A1-A8-A9 per i quali si continua ad applicare
l’aliquota del 6 (sei) per mille e la detrazione per unita’ adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo pari a € 154,93 ;
RITENUTO
, per l’anno in corso, di confermare l’aliquota relativa alle aree fabbricabili edaltri (escluse abitazioni principali) al 7 (sette) per mille;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 267/200;VISTO
lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente;
Tutto ciò premesso ;
VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, posti in calce
al presente atto ;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
Presenti n° 11
Votanti n° 11
voti favorevoli n° 11
voti contrari n° 00
D E L I B E R A
1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l’applicazione dell’I.C.I. Imposta Comunale
sugli immobili in questo comune, cosi’ come di seguito riportato:
a.
Aliquota ordinaria del 7,00 (sette) per mille;b.
Aliquota agevolata del 6,00 (sei) per mille per le seguenti categorie:Abitazione principale e relative pertinenze;
Abitazioni e pertinenze in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo
grado;
Uffici in attività (cat. A10);
Esercizi Commerciali in attività con relativi depositi (Cat. C1 – C2);
Esercizi Artigianli in attività con relativi depositi (Cat. C2 – C3);
Immobili industriali in attività (Cat. D)
c. Esclusione prevista dal Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 dell’Imposta Comunale sulle
abitazioni adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo ivi
avente la sua residenza anagrafica, non concedibile ai fabbricati A1-A8-A9;
d. La detrazione di imposta di cui all’art. 8 c. 2 D.Lgs. 504/92 è fissata nella misura di
€. 154,93 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale del soggetto , in conformità all’ art. 8 c. 3 D.Lgs. 504 citato
2) di confermare che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito
dall’art. 5 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai
commi 48, 51 e 52 lett. a) dell’art. 3 della legge 23.12.96 n. 662, dando atto che le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche alla unità immobiliari appartenenti alle Cooperative
edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.
3) di dare atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di
equilibrio economico -finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti
sopra disposti rispettano tale equilibrio;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
Presenti n° 11
Votanti n° 11
voti favorevoli n° 11
D E L I B E R A
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4° del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Pubblici, approvato con D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica della presente deliberazione
ai sensi dell’art. 49 , D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio Affari Generali
(Arch. Gianfranco CORALI)