omissis
a) L’aliquota di ordinaria applicazione,salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) , nella misura del 6 per mille ;
b)L’aliquota ridotta del 5 per mille per esercizi artigianali, industriali e commerciali con la sottoriportata specificazione precisata già nell’ esercizio 1997 con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.3.97 e riportata all’art. 12 del regolamento per la disciplina dell’imposta approvato con deliberazione C.C. N° 1 del 11.3.99 ,modificata da deliberaz. C.C. 2 del 26.2.2000 e da deliberaz. C.C. 4 del 29.3.2001 ;
CATEGORIA |
DESCRIZIONE |
ALIQUOTA |
B/1 |
Collegi e convitti,educandati,ricoveri,orfanotrofi,ospizi,caserme,seminari |
5 per mille |
B/5 |
Scuole, laboratori scientifici |
5 per mille |
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C/1 |
Negozi e botteghe |
5 per mille |
C/2 |
Magazzini e locali di deposito |
5 per mille |
C/3 |
Laboratori e locali di deposito |
5 per mille |
C/6 |
Stalle, scuderie |
5 per mille |
C/6 |
Rimesse ed autorimesse (non pertin. ad abitaz. princip.) |
7 per mille |
C/7 |
Tettoie chiuse od aperte |
5 per mille |
D |
Immobili ad uso industriale , artigianale |
5 per mille |
L’aliquota agevolata spetta solo nel caso in cui tali unità siano realmente utilizzate per esercizi commerciali ed artigianali ed industriali, in caso siano vuoti e tenuti a disposizione l’aliquota applicabile è del 7 per mille.
c)L’aliquota maggiorata del 7 per mille per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale ( rientrano in questa categoria le unità immobiliari vuote, a disposizione e le aree edificabili )
d) La detrazione di imposta di cui all’art. 8 c. 2 D.Lgs. 504/92 è fissata nella misura di €. 154,93 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale del soggetto , in conformità all’ art. 8 c. 3 D:Lgs. 504 citato ;.
2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 e successive modificazioni ,compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52 lett. a) dell’art. 3 della legge 23.12.96 n.662 ;
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie dei soci assegnatari,nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P