omissis

 

a) L’aliquota di ordinaria applicazione,salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) , nella misura del 6 per mille ;

 

b)L’aliquota ridotta del 5 per mille per esercizi artigianali, industriali  e commerciali con la sottoriportata specificazione precisata già nell’ esercizio 1997 con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.3.97  e riportata all’art. 12 del regolamento  per la disciplina dell’imposta   approvato con deliberazione C.C. N° 1 del 11.3.99 ,modificata da deliberaz. C.C. 2  del 26.2.2000 e da deliberaz. C.C. 4  del 29.3.2001 ;

 

 

CATEGORIA

      DESCRIZIONE

ALIQUOTA

 B/1

Collegi e convitti,educandati,ricoveri,orfanotrofi,ospizi,caserme,seminari

  5 per mille

B/5

Scuole, laboratori scientifici

  5 per mille

 

 

 

C/1

Negozi e botteghe

  5 per mille

C/2

Magazzini e locali di deposito

  5 per mille

C/3

Laboratori e locali di deposito

  5  per mille

C/6

 Stalle, scuderie

  5  per mille

C/6

Rimesse ed autorimesse (non pertin. ad abitaz. princip.)

  7  per mille

C/7

 Tettoie chiuse od aperte

  5  per mille

D

 Immobili ad uso industriale , artigianale

  5 per mille

 

L’aliquota agevolata spetta solo nel caso in cui tali unità siano realmente utilizzate per esercizi commerciali ed artigianali ed industriali, in caso siano vuoti e tenuti a disposizione l’aliquota applicabile è del 7 per mille.

 

        c)L’aliquota maggiorata del 7 per mille per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale ( rientrano in questa categoria le unità immobiliari vuote,  a disposizione e le aree edificabili )

       d) La detrazione  di imposta di cui all’art. 8 c. 2 D.Lgs. 504/92 è fissata nella misura di €. 154,93  rapportata al periodo dell’anno durante il quale  si protrae la destinazione ad abitazione principale del soggetto , in conformità all’ art. 8 c. 3 D:Lgs. 504 citato ;.

 

2) Per la determinazione  della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 e successive modificazioni ,compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52 lett. a) dell’art. 3 della legge 23.12.96 n.662 ;

 

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie dei soci assegnatari,nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P