OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE ICI PER L'ANNO 2010.
Omissis
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CONSIDERATO opportuno riconfermare l’aliquota per le seconde case introdotta nel 2005 e mantenere l’aliquota per le altre tipologie di immobili e
RITENUTO di riconfermare, per l’anno 2010, le aliquote nella misura del:
- 5,5 PER MILLE Aliquota ordinaria per l’abitazione principale e relativa pertinenza, e per tutte le altre tipologie, compresa
- 6,0 PER MILLE per tutti gli immobili della categoria A, escluse quelle della categoria 10.
RITENUTO inoltre di riconfermare, per l’anno 2010, la detrazione di € 130,00.= per la prima abitazione;
CONSIDERATO opportuno determinare, per l’anno 2010, l’attribuzione al Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali nominato con deliberazione della Giunta Comunale n.
1. DI riconfermare, per l’anno 2010, le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con Decreto Legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa.
Omissis
Art.10 del Regolamento ICI
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale
1. Sono equiparate all’abitazione principale
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
d) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’articolo 817 del codice civile, si intende per pertinenza il Garage o Box o Posto Auto, la Soffitta, la Cantina, classificati in categoria catastale C/2, C/6, C/7. Il beneficio è esteso ad un’unica unità immobiliare (per ogni abitazione). In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.
e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 1° grado, usufruiscono dell’aliquota agevolata dell’abitazione principale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione.