PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008
omissis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 19/03/08
Oggetto : Determinazione aliquota e detrazione ICI per l'anno 2008
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO opportuno riconfermare l’aliquota per le seconde case introdotta nel 2005 e mantenere l’aliquota per le altre tipologie di immobili e la detrazione I.C.I. come erano state determinate per l’anno 2007;
RITENUTO di riconfermare, per l’anno 2008, le aliquote nella misura del:
- 5,5 PER MILLE Aliquota ordinaria per l’abitazione principale e relativa pertinenza, e per tutte le altre tipologie, compresa la categoria A/10;
- 6,0 PER MILLE per tutti gli immobili della categoria A, escluse quelle della categoria 10.
RITENUTO inoltre di riconfermare, per l’anno 2008, la detrazione di € 130,00.= per la prima abitazione;
CONSIDERATO opportuno determinare, per l’anno 2008, l’attribuzione al Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16.12.2000, esecutiva ai sensi di Legge, di ogni facoltà prevista dall’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ivi compresa quella di richiedere agli altri servizi comunali copia di atti e documenti, dati, notizie ed ogni altra informazione utile ai fini della liquidazione, della rettifica e dell’accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
omissis
D E L I B E R A
1. DI riconfermare, per l’anno 2008, le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con Decreto Legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa.
Estratto art. 10 del Regolamento ICI approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 31/03/2006
Omissis
e) le abitazioni e le loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 1° grado, usufruiscono dell'aliquota agevolata dell'abitazione principale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.