DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 13 del 07/03/2006
omissis
LA GIUNTA COMUNALE

 Omissis....

 

RITENUTO di determinare, per l’anno 2006, le aliquote nella misura del:

- 6    PER MILLE     per tutte le abitazioni della categoria A, escluse quelle della categoria 10 e

quelle utilizzate per abitazione principale;

- 5,5 PER MILLE     per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- 5,5 PER MILLE     per tutte le altre tipologie, compresa la categoria A/10.

 

RITENUTO inoltre di riconfermare, per l’anno 2006, la detrazione di € 130,00.= per la prima abitazione;

 

CONSIDERATO opportuno determinare, per l’anno 2006, l’attribuzione al Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali  nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16.12.2000, esecutiva ai sensi di Legge, di ogni facoltà prevista dall’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ivi compresa quella di richiedere agli altri servizi comunali copia di atti e documenti, dati, notizie ed ogni altra informazione utile ai fini della liquidazione, della rettifica e dell’accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

   
D E L I B E R A

 

1.      DI determinare, per l’anno 2006,  le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con Decreto Legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa.

 

2.      DI determinare, per l’anno 2006, l’attribuzione al Responsabile dei Tributi Comunali, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, di ogni facoltà prevista dall’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504/92.

                                                               Omissis

 

Estratto art.  10 del Regolamento ICI approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 31/03/2006:

a)      le abitazioni e le loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 1° grado, usufruiscono dell’aliquota agevolata dell’abitazione principale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione.