COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
Deliberazione n. 15
del 24.02.2005
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 504 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L’ESERCIZIO 2005.
L’anno duemilacinque, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12.30 nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 20 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano:
LABAA GUIDO ASSESSORE P
ADOBATI GIAN BATTISTA ASSESSORE P
GHIDONI GIOVANNI ASSESSORE P
GUSTINELLI MASSIMO ASSESSORE P
SESANI CLAUDIO ASSESSORE P
TOTALE PRESENTI: 6
Partecipa il Segretario Sig. FORTUNATO Dott. VITTORIO, il quale cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEGRAMANTI ROBERTO - SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che:
· il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
· l’art. 6, comma 1, del citato D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 testualmente recita:
1. L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione dell’art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996 n. 336.
· l’art. 54, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23/12/2000 n. 388, testualmente recita:
1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.
1 bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
· l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
· l’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.Lgs. 30/12/1999 n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;
· l’art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.Lgs. 30/12/1999 n. 506 ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del richiamato D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;
· la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003 ha tabilito le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;
· l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che il Consiglio comunale ha competenza, tra l’altro, in ordine all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative aliquote;
· l’art. 48 – comma 2 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone:
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 21.12.1997, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del citato D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
Ritenuto di dover determinare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili nella misura necessaria ad assicurare:
§ Il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005;
§ Il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;
§ Il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio;
Ritenuto, altresì, di confermare l’agevolazione consentita dall’art. 8 – comma 3 – del D.Lgs. 504/1992, per le abitazioni principali di famiglie con presenza di inabili con percentuale superiore al 65% e con reddito complessivo del contribuente inferiore a € 15.000,00.= che posseggono nell’intero territorio nazionale un’unica abitazione nella quale vivono, mediante l’elevazione della detrazione spettante nella misura di € 258,23.= (duecentocinquantottovirgolaventitre);
Atteso che l’art. 10, comma 3, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili consente il versamento diretto presso la locale Tesoreria comunale dell’imposta di che trattasi;
Vista la relazione del Responsabile dell’Area Tributi in data 27.01.2005, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;
Visti:
· i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, acquisiti in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
· il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;
· il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
· la Legge 23/12/1998 n. 448;
· la Legge 23/12/1999 n. 488;
· il D.Lgs. 30/12/1999 n. 506;
· il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
· la Legge 23/12/2000 n. 388;
· la Legge 28/12/2001 n. 448;
· la Legge 24/12/2003 n. 350;
· la Legge 30/12/2004 n. 311;
· il D.L. 30/12/2004 n. 314;
· la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;
· il vigente regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;
· il vigente regolamento di contabilità;
· il vigente statuto comunale;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;
1) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2005, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del cinque per mille;
2) di confermare, altresì, per l’anno 2005, la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29.= (centotrevirgolaventinove);
3) di stabilire per l’anno 2005 l’elevazione della detrazione spettante in misura pari a € 258,23.= (duecentocinquantottovirgolaventitre) per la detrazione per l’abitazione principale spettante alle famiglie con presenza di inabili con percentuale superiore al 65% con redditto complessivo del contribuente inferiore a € 15.000,00.= che posseggano nel territorio nazionale un’unica abitazione nella quale vivono e, comunque, non oltre l’importo dell’imposta dovuta;
4) di stimare, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Fiscalità locale, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in € 1.345.000,00.=, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2005;
5) di procedere alla riscossione diretta dell’imposta di che trattasi a mezzo Tesoreria comunale;
6) di pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.Lgs. 30/12/1999 n. 506 nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;
7) di disporre che il Servizio Fiscalità locale del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;
8) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di conseguenza;
9) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs.18/08/2000 n. 267.
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
F.to Roberto Legramanti (LS) F.to Vittorio Fortunato
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo comunale il giorno 09.03.2005 e vi rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi sino al 24.03.2005.
Dalla Residenza municipale, addì 24.03.2005.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Questa deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267, è divenuta esecutiva in data ______________________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE