1) in materia di IC.I. si applichino le seguenti aliquote:
a) abitazione principale: con la detrazione per la casa principale di € 103,29:
- aliquota del quattro per mille. Si applica anche agli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C.;
b) altre abitazioni:
- aliquota del sette per mille: si applica soltanto agli “alloggi e pertinenze non locati”;
- aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;
c) altri immobili
- aliquota del sei per mille;
1) di fissare, per zone omogenee, i valori minimi venali di riferimento delle aree fabbricabili di cui all’art. 5, comma 1, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale immobili:
AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALI:
non urbanizzate: € 60,00 al mq.
Urbanizzate: € 90,00 al mq.
Aree destinate a P.E.E.P.: 50% dei valori delle aree residenziali di cui sopra;
AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA:
non urbanizzate: € 45,00 al mq.
Urbanizzate: € 60,00 al mq.
Aree destinate a P.I.P.: 50% dei valori delle aree produttive di cui sopra;
AREE A DESTINAZIONE COMMERCIALE:
non urbanizzate: € 70,00 al mq.
Urbanizzate: € 105,00 al mq.