PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

D E L I B E R A   N. 5    DEL    05/02/2008

 

1) in materia di IC.I. si applichino le seguenti aliquote:

a)      abitazione principale: con la detrazione per la casa principale di €  103,29:

-       aliquota del quattro per mille. Si applica anche agli immobili qualificabili come pertinenze  ai sensi dell’art. 817 del C.C.;

b) altre abitazioni:

-       aliquota del sette per mille: si applica soltanto agli “alloggi e pertinenze non locati”;

-       aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;

          c) altri immobili

-       aliquota del sei per mille;

 

D E L I B E R A   N. 10    DEL    15/03/2007

1)      di fissare, per zone omogenee, i valori minimi venali di riferimento delle aree fabbricabili di cui all’art. 5, comma 1, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale immobili:

AREE A  DESTINAZIONE  RESIDENZIALI:

non urbanizzate:                                           60,00  al  mq.

Urbanizzate:                                                90,00  al mq.

Aree destinate a P.E.E.P.:              50% dei valori delle aree residenziali di cui sopra;

 

AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA:

non urbanizzate:                 € 45,00 al mq.

Urbanizzate:                       € 60,00 al mq.

Aree destinate a P.I.P.:      50% dei valori delle aree produttive di cui sopra;

 

AREE A DESTINAZIONE COMMERCIALE:

non urbanizzate:     € 70,00 al mq.

Urbanizzate:           € 105,00 al mq.