Il  CONSIGLIO  COMUNALE

 

PREMESSO:

-         che il D.L.vo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni  prevede l’adozione di una deliberazione per fissare l’aliquota I.C.I. per l’anno successivo;

-         che tale aliquota può essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore allo 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti;

-         che la legge finanziaria per l’anno 2007 la n. 296 del 27/12/2006 attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote ICI;

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’I.C.I.  per l’anno 2007;

 

ATTESO  che  questo  Comune  non  si  trova   in  situazione  strutturalmente  deficitaria;

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17/02/2007, esecutiva, con la quale si formulava la seguente proposta per l’anno d’imposta  2007:

a) abitazione principale:

-         aliquota del quattro per mille: si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale compresi quelli  qualificabili come pertinenze  ai sensi dell’art.817 del C.C.;

b) altre abitazioni:

-         aliquota del sette per mille: si applica soltanto agli “alloggi e pertinenze non locati”;

-         aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;

c) altri immobili

-         aliquota del sei per mille: si applica a tutti gli altri immobili;

 

RITENUTO di fare propria la sopra richiamata deliberazione n. 6 della Giunta Comunale in quanto conferma le aliquote in vigore fin dall’anno 2004 ed aggiorna i valori medi delle aree edificabili quale riferimento in mancanza di altra documentazione;

 

VISTO il vigente statuto;

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto;

 

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto dell’art. 42 del Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)      di stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote  dell'imposta  comunale sugli  immobili  -I.C.I.-:

a) abitazione principale:

-         aliquota del quattro per mille: si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale compresi quelli  qualificabili come pertinenze  ai sensi dell’art.817 del C.C.;

-         detrazione di    103,29;

b) altre abitazioni:

-         aliquota del sette per mille: si applica soltanto agli “alloggi e pertinenze non locati”;

-         aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;

c) altri immobili

-         aliquota del sei per mille: si applica a tutti gli altri immobili;


 

 

COMUNE DI CORTENUOVA

COPIA

 

DELIBERA  del  CONSIGLIO

COMUNALE  nr. 10 del  15.03.2007

 

 

 

2)      di fissare, per zone omogenee, i valori minimi venali di riferimento delle aree fabbricabili di cui all’art. 5, comma 1, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale immobili:

AREE A  DESTINAZIONE  RESIDENZIALI:

non urbanizzate:                                           60,00  al  mq.

Urbanizzate:                                                90,00  al mq.

Aree destinate a P.E.E.P.:              50% dei valori delle aree residenziali di cui sopra;

 

AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA:

non urbanizzate:                 € 45,00 al mq.

Urbanizzate:                       € 60,00 al mq.

Aree destinate a P.I.P.:      50% dei valori delle aree produttive di cui sopra;

 

AREE A DESTINAZIONE COMMERCIALE:

non urbanizzate:     € 70,00 al mq.

Urbanizzate:           € 105,00 al mq.

 

3)      di trasmettere il presente provvedimento al responsabile  del settore competente, per gli adempimenti conseguenti.

 

4)      di dare atto che, ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore il 06/11/2001, con la quale vengono abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, sono cessati i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli Enti Locali.

 

5)      di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso  direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale – Sez. di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 60 giorni, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio.

 

Successivamente

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

 

Delibera

 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”