PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI CENATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 IN DATA 27/01/2011 AVENTE PER OGGETTO: “ALIQUOTE ICI ANNO 2011 – DETERMINAZIONI ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI D’IMPOSTA.”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

D E L I B E R A

 

1)    Di  confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I. gi  in vigore per  l'anno  2008:

o   aliquota  del  5,50  per mille  per abitazione principale non esente;

o   unica  aliquota  del  7 per  mille  per  tutti  gli  altri contribuenti;

o   detrazione d'imposta per abitazione principale non esente € 120,00;

 

2)    di dare atto che le novit  fiscali sull’abitazione principale si applicano anche agli immobili indicati nell’articolo 9 comma 1 e 2  del nostro regolamento ICI vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  93/2008, che assimila alla abitazione principale le seguenti unit  immobiliari:

 

Art. 9  - comma 1

 

1.  È equiparata all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione DELL’ALIQUOTA, l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti, e precisamente:

·        genitori;

·        figli;

·        fratelli/sorelle;

·        marito e/o moglie separati o divorziati;

·        nonni;

a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell’immobile concesso in uso gratuito.

 

Art. 9  - comma 2

 

2.     È equiparata all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione DELL’ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA:

 A  - L’unit  immobiliare posseduta a titolo di propriet  o di usufrutto da anziano o disabile  che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa   non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.

 B -  Una sola unit  immobiliare posseduta a titolo di propriet  o di usufrutto da cittadini  italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che non risulti locata;

 C -  L’unit  immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a propriet  indivisa, adibite    ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 D - Le pertinenze all’abitazione principale dei residenti destinati in modo durevole a servizio  dell’abitazione principale, previste dall’art. 817 del Codice Civile, seppur accatastate   separatamente;

 E - Unit  immobiliare data in uso gratuito ai figli da parte di usufruttuari che possiedono 1   (una) sola abitazione con le relative pertinenze in Italia;

 

 

 

 

Omissis