LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il Titolo I°, capo I° del D. Lgs. n. 504/1992 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l'art. 1 del Decreto del 30.12.2004 n. 314 differisce al 28.02.2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005;
- che entro lo stesso termine deve essere adottata la deliberazione con cui il Comune stabilisce l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005;
- che l’art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 56/1998, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale, ed individuando conseguentemente nel Consiglio Comunale l’organo competente ed approvare le predette tariffe ed aliquote;
- che l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 437/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 556/1996 che consente ai Comuni di deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art. 1, comma 5, della Legge n. 449/1997 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- che l'art. 59, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 446/1997 ha previsto la possibilità per i Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine di ridurre il contenzioso in materia di I.C.I. e limitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
- che l’art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva stabilita l’aliquota I.C.I. per l’anno 2004 nella misura del 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e del 6,5 per mille per la generalità dei soggetti passivi;
Premesso che nel predisporre il progetto di Bilancio la Giunta Comunale ha ipotizzato il mantenimento delle aliquote nella misura già in vigore nel 2004;
Considerato che di fatto il gettito complessivo conseguito nel 2004 non ha subito diminuzioni rispetto al 2003;
Ritenuto pertanto che il gettito complessivo previsto per il 2005 sarà almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato, rimanendo invariate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;
Che a seguito dell’azione di verifica dei soggetti all’imposta, si prevede di assicurare un gettito complessivo annuale pari a €. 135.000,00 (L. 261.396.450);
Visto il parere tecnico contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
All’unanimità;
DELIBERA
Di determinare per l'anno 2005 e per zone omogenee i valori venali in comune di commercio delle aree fabbricabili come da tabella allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune come segue:
- 6,5 per mille per le generalità dei soggetti passivi;
- 6,5 per mille per le aree fabbricabili;
- 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (escluse le pertinenze);
Di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l'applicazione dell'I.C.I. dall'01.01.2005 come di seguito:
- Riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili o di fatto non utilizzabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tale condizione.
- Non sono assimilate all'abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta di 1° e 2° grado anche se gli stessi abbiano la residenza nell'immobile.
- Per i fabbricati demoliti o con interventi di recupero ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. c), d), e) della legge 457/78, il valore dell'area fabbricabile da attribuire ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92 è pari a quello previsto per analoga area fabbricabile senza abbattimenti, in zone già urbanizzate.
Di disporre affinché del presente provvedimento sia data informazione ai contribuenti interessati ed il servizio comunale competente adotti i provvedimenti allo stesso conseguenti.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 108,00 (Lire 209.117) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione verrà inserito nell’elenco da inviare ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.