Di confermare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote ICI:
a) - ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b)
b) - ALIQUOTA RIDOTTA: 4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze e abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado e ad affini entro il 1° grado, come da regolamento.
c) Detrazione per abitazione principale Euro 105,00
Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, nr. 662);
Confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l’anno 2008 per i possessori della abitazione principale secondo i limiti di reddito in relazione al numero di componenti il nucleo familiare, nei valori indicati nella seguente tabella:
componenti della famiglia |
limiti di reddito Euro |
Detrazione Euro |
1 |
9.260,69 |
210,00 |
2 |
11.286,47 |
210,00 |
3 |
13.543,75 |
210,00 |
4 |
15.801,06 |
210,00 |
5 |
18.047,48 |
210,00 |
6 |
20.315,66 |
210,00 |
7 |
22.572,96 |
210,00 |
Precisare che l’aliquota ridotta si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze, ai sensi dell’art.1 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deliberazione consiliare nr.75 del 21.12.1998, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari nr. 7 del 26.02.2001; nr.70 del 19 dicembre 2001; nr. 69 del 23 dicembre 2003 e da ultimo con deliberazione nr. 13 del 03.03.2004;