Deliberazione del Consiglio comunale nr. 11 del 23.03.2007

 

L’ Assessore al Bilancio Gilberto Mangili relaziona sull’argomento, proponendo di confermare per l’anno 2007 l’aliquota ICI ordinaria al 7 per mille, l’aliquota agevolata sulla prima casa al 4,8 per mille, con l’applicazione di una detrazione di Euro 105,00 per la prima casa e di Euro 210,00 a favore di cittadini in condizioni particolarmente disagiate, sulla base di tabelle reddituali aggiornate.

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

Premesso che con Decreto Legislativo 30.12.1992 nr.504 è stata istituita con decorrenza 1.1.1993 l’imposta comunale sugli immobili, a seguito di “un’ampia manovra con l’obiettivo di consentire agli Enti Locali di provvedere ad una rilevante parte del fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie”, che ha come cardine l’art.4 della Legge Delega 23.12.1992 nr.421;

 

Rilevato che le normative qui elencate hanno apportato modifiche ed integrazioni alla Legge:

 

Richiamata la deliberazione consiliare nr.75 del 21 dicembre 1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari nr. 7 del 26.02.2001; nr.70 del 19 dicembre 2001; nr. 69 del 23 dicembre 2003 e da ultimo con deliebrazione nr. 13 del 03.03.2004;

 

Visto il comma 173 della legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che a partire dall’anno 2007 le aliquote ICI dovranno essere necessariamente deliberate dal consiglio comunale, nonché il comma 169 che unifica i termini di approvazione di tariffe, aliquote e regolamenti, uniformandoli al termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 30 novembre 2006, emanato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2007;

 

Ascoltato l’intervento dell’Assessore al Bilancio, il quale propone di confermare anche per l’anno 2007 l’applicazione della facoltà concessa dall’art.8, comma 3, del decreto legislativo 504/92 come modificato dall’art.3 del D.L. 50/97 convertito in legge 9.5.1997 nr.122, nel senso di aumentare a Euro 210,00 la detrazione spettante nell’anno 2007 per l’abitazione principale, secondo i limiti di reddito in relazione al numero di componenti il nucleo familiare, nei valori indicati nella seguente tabella (che vengono aggiornati rispetto ai valori dell’anno 2006 del tasso di inflazione programmata per l’anno 2007 pari al 1,4%):

 

componenti della famiglia

limiti di reddito Euro

Detrazione Euro

1

  9.132,83

210,00

2

11.130,64

210,00

3

13.356,76

210,00

4

15.582,90

210,00

5

17.798,30

210,00

6

20.035,17

210,00

7

22.261,30

210,00

 

proponendo, inoltre, di  confermare le aliquote per l’anno 2007 nei seguenti termini:

 

a) -  ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille    per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b)

b) - ALIQUOTA RIDOTTA:  4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze e abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado e ad affini entro il 1° grado, come da regolamento.

c) Detrazione per abitazione principale Euro 105,00

 

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del decreto legislativo 267/2000;

 

Visto l’art.42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dalla lettura del quale si evince la competenza residuale della Giunta Comunale nella determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

Con  voti favorevoli unanimi

 

D E L I B E R A

 

Di confermare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote ICI:

 

a) -  ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille  per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b)

b) - ALIQUOTA RIDOTTA:  4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze e abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado e ad affini entro il 1° grado, come da regolamento.

c) Detrazione per abitazione principale Euro 105,00

 

Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, nr. 662);

 

Confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l’anno 2007 per i possessori della abitazione principale secondo i limiti di reddito in relazione al numero di componenti il nucleo familiare, nei valori indicati nella seguente tabella:

 

componenti della famiglia

limiti di reddito Euro

Detrazione Euro

1

  9.132,83

210,00

2

11.130,64

210,00

3

13.356,76

210,00

4

15.582,90

210,00

5

17.798,30

210,00

6

20.035,17

210,00

7

22.261,30

210,00

 

Precisare che l’aliquota ridotta si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze, ai sensi dell’art.1 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deliberazione consiliare nr.75 del 21.12.1998,  modificato ed integrato con deliberazioni consiliari nr. 7 del 26.02.2001; nr.70 del 19 dicembre 2001; nr. 69 del 23 dicembre 2003 e da ultimo con deliebrazione nr. 13 del 03.03.2004;

 

Dare atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione, come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. 1/46 del 3.2.1993;

 

Pubblicare la presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.58,  comma 4, del Decreto Legislativo 15.12.1997 nr. 446;

 

Unanimemente e con separata votazione rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, della legge 267/2000.