DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 31.01.2005 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI ANNO 2005"

 

L’ Assessore al Bilancio Gilberto Mangili relaziona sull’argomento, proponendo di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI ordinaria al 7 per mille, l’aliquota agevolata sulla prima casa al 4,8 per mille, con l’applicazione di una detrazione di Euro 105,00 per la prima casa e di Euro 210,00 a favore di cittadini in condizioni particolarmente disagiate, sulla base di tabelle reddituali aggiornate.

 

LA GIUNTA  COMUNALE

 

Premesso che con Decreto Legislativo 30.12.1992 nr.504 è stata istituita con decorrenza 1.1.1993 l’imposta comunale sugli immobili, a seguito di “un’ampia manovra con l’obiettivo di consentire agli Enti Locali di provvedere ad una rilevante parte del fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie”, che ha come cardine l’art.4 della Legge Delega 23.12.1992 nr.421;

 

Rilevato che con la legge 23.12.1996, nr. 662, nonché con il Decreto Legislativo 15.12.1997, nr. 446, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Legge suindicata;

 

Richiamata la deliberazione consiliare nr.75 del 21 dicembre 1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, modificato ed integrato con deliberazione consiliare nr.70 del 19 dicembre 2001 e da ultimo con deliberazione consiliare nr.69 del 23 dicembre 2003;

 

Visto l’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 nr.448 (Legge finanziaria 2002), che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF prevista dall’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 1998 nr.360, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il decreto legge 30.12.2004 nr.314 che ha prorogato al 28.2.2005 il termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione 2005;

 

Vista la legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005);

 

Ascoltato l’intervento dell’Assessore al Bilancio, il quale propone di confermare anche per l’anno 2005 l’applicazione della facoltà concessa dall’art.8, comma 3, del decreto legislativo 504/92 come modificato dall’art.3 del D.L. 50/97 convertito in legge 9.5.1997 nr.122, nel senso di aumentare a Euro 210,00 la detrazione spettante nell’anno 2005  per l’abitazione principale, secondo i limiti di reddito in relazione al numero di componenti il nucleo familiare, nei valori indicati nella seguente tabella (che vengono aggiornati rispetto ai valori dell’anno 2004 del tasso di inflazione programmata per l’anno 2005 pari al 1,9%):

 

componenti della famiglia

limiti di reddito Euro

Detrazione Euro

1

8.651,79

210,00

2

10.814,74

210,00

3

12.977,69

210,00

4

15.140,64

210,00

5

17.293,16

210,00

6

19.466,55

210,00

7

21.629,50

210,00

 

proponendo, inoltre, di  confermare le aliquote per l’anno 2005 nei seguenti termini:

 

a) -  ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille    per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b)

b) - ALIQUOTA RIDOTTA:  4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze e abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado e ad affini entro il 1° grado, come da regolamento.

c) Detrazione per abitazione principale Euro 105,00

 

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del decreto legislativo 267/2000;

 

Visto l’art.42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dalla lettura del quale si evince la competenza residuale della Giunta Comunale nella determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

Con  voti favorevoli unanimi

 

 

 

D E L I B E R A

 

Determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote ICI:

 

a) -  ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille    per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b)

b) - ALIQUOTA RIDOTTA:  4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze e abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado e ad affini entro il 1° grado, come da regolamento.

c) Detrazione per abitazione principale Euro 105,00

 

Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, nr. 662);

 

Confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l’anno 2005 per i possessori della abitazione principale secondo i limiti di reddito in relazione al numero di componenti il nucleo familiare, nei valori indicati nella seguente tabella:

 

componenti della famiglia

limiti di reddito Euro

Detrazione Euro

1

8.651,79

210,00

2

10.814,74

210,00

3

12.977,69

210,00

4

15.140,64

210,00

5

17.293,16

210,00

6

19.466,55

210,00

7

21.629,50

210,00

 

Precisare che l’aliquota ridotta si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze, ai sensi dell’art.1 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deliberazione consiliare nr.75 del 21.12.1998, con deliberazione consiliare nr.70 del 19 dicembre 2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare nr.69 del 23 dicembre 2003.

 

Dare atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione, come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. 1/46 del 3.2.1993;

 

Pubblicare la presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.58,  comma 4, del Decreto Legislativo 15.12.1997 nr. 446;

 

Unanimemente e con separata votazione rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, della legge 267/2000.