IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega predetta;

VISTO il capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.  504 che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione;

VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59 della L.  23 dicembre 1996,  n. 662, il quale ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina ICI;

VISTO in particolare i commi 48 e 51 dell’art. 3 della L.  23 dicembre 1996, n. 662, che prevedono la rivalutazione delle vigenti rendite catastali urbane e dei redditi dominicali, nella misura, rispettivamente del 5% e del 25%, con decorrenza dall’1.1.1997, ai fini del calcolo dell’ICI;

VISTO il c. 55 dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l’aumento, con decorrenza dall’1.01.97, della detrazione per abitazione principale del soggetto passivo portata ad € 103,29;

VISTO il c. 53 dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, modificativo dell’art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta è deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 né superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché in relazione alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

VISTO il c. 56 dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662,  che prevede la possibilità per i comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l’art. 4, c. 1 del D.L. del 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella L. 24 ottobre 1996, n.556 , recepito all’art. 3 ,c. 53 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che recita:

“Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta , comunque non inferiore al 4 per mille , in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale , a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;”

VISTO il c. 55 dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità per i Comuni di stabilire l’aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

VISTO l’art. 55 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50 convertito nella L. 9 maggio 1997, n. 122 modificativo dell’art.8, c.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall’art. 3, c. 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente di esercitare la facoltà di concedere riduzioni e detrazioni dall’imposta comunale sugli immobili, come previste dallo stesso art. 8, c.3, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

VISTO l'art. 2 comma 4 della L.  9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che prevede la possibilità per i Comuni di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stabiliti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

VISTO il comma 156 dell'art.1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296  che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

VISTO l’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008 ha abolito, a partire dal 2008, l’ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29.5.2008.

Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli).

In merito alle unità immobiliari oggetto dell’esenzione occorre fare riferimento alla risoluzione n. 12/DF n. 12677 del Ministero dell’economia e delle finanze ed alla risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 che ha specificato e ristretto i casi di assimilazione:

-         (articolo 3, comma 56 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662) : le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         (articolo 59, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 447: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela : nel regolamento, la cui ultima modifica è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 13 del 10 marzo 2008, prevede la concessione fino al terzo grado;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera del Consiglio Comunale  n. 13 del  10 marzo 2008;

VISTI:

-         il D.M. del 17 dicembre 2010 , pubblicato sulla G.U. n. 300 del  24 dicembre 2010 che ha prorogato al 31 marzo 2011 il termine del 31 dicembre 2010 per l’approvazione del bilancio di previsione;

-         il D.M. del 16 marzo 2011, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.  39  del 03 marzo 2010 di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2011, che prevede un introito I.C.I. di competenza dell’esercizio pari a € 674.000,00;

DATO ATTO che i valori delle aree edificabili sono stati determinati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 02 marzo 2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Forlani, Agosti, Giglione, Ghidotti, Frigeni)

DELIBERA

 

1.    Di confermare per l’anno 2011 le aliquote, le riduzioni, le detrazioni e le modalità applicative vigenti nell’anno 2010 e riassunte nella tabella sottostante:

COMUNE DI BOLTIERE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2011

 

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari di fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli oppure il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concessione sugli stessi. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore.

NON PAGA L’IMPOSTA

Il proprietario o titolare di un diritto reale sull' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (anziano o disabile) che acquisisce la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il proprietario dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito, a parenti in linea retta fino al 3° grado (genitori e figli, nonni e nipoti). Presentare idonea dichiarazione sostitutiva attestante la concessione in uso gratuito dell’alloggio e il grado di parentela. La dichiarazione va presentata esclusivamente nell’anno di concessione ed ha effetto anche per le annualità successive, fino al protrarsi delle condizioni di equiparazione dell’immobile all’abitazione principale  (per il corrente anno, la scadenza di presentazione della dichiarazione è il 31 dicembre 2011). Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.  Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Il socio assegnatario in caso di unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, nonché l'assegnatario di alloggio da parte degli istituti autonomi per le case popolari.

PAGA L’IMPOSTA

Il proprietario di immobile che, pur essendo adibita ad abitazione principale è classificato nella categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (abitazione in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

QUANDO SI PAGA

Il pagamento dell’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per cui non sono possibili compensazioni con versamenti maggiori o minori di anni precedenti. Il versamento ICI 2011 si riferisce alla situazione degli immobili nell’anno 2011. Il versamento può essere effettuato in due rate: la prima  entro il 16 giugno 2011 e la seconda entro il 16 dicembre 2011.

DOVE SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1.       Presso qualsiasi ufficio postale con apposito bollettino ICI intestato a EQUITALIA ESATRI SPA BOLTIERE – BG – ICI  su conto corrente n. 88616933;

2.       Direttamente presso gli sportelli territoriali di Equitalia Esatri SpA;

3.       Presso qualsiasi sportello di BANCA POPOLARE DI BERGAMO SpA;

4.       Utilizzando un modello F24 (il codice catastale del Comune di Boltiere è A950)

COME SI PAGA

I pagamenti non dovranno più essere effettuati al centesimo, ma arrotondati all’euro per difetto se inferiori ai 49 centesimi oppure per eccesso se superiori.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta pari o inferiore ad euro 10,33.

La ricevuta di pagamento deve essere conservata per eventuali controlli.

ALIQUOTE

5,0 ‰ per l’abitazione principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze; 7,0 ‰ per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione ed utilizzazione.

RIDUZIONI

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente. La riduzione dell’imposta  nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

DETRAZIONE ORDINARIA

Spetta la detrazione di € 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (se la detrazione per la prima casa supera l’imposta dovuta, l’eccedenza può essere utilizzata per ridurre l’importo dell’ICI dovuta sulle pertinenze). Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.

 

 

2. di dichiarare, con apposita e separata votazione, con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Forlani, Agosti, Giglione, Ghidotti, Frigeni), il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.