D E L I B E R A
1) di confermare, per le motivazioni di cui in narrativa, per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, già vigenti per l’anno 2005, nelle seguenti misure percentuali:
Tipologia d’immobile |
aliquota anno 2006 |
Abitazione principale |
5,00 °/oo |
Abitazioni equiparate all’abitazione principale: a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; d) Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del C. C. e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente. 2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ed utilizzate come residenza anagrafica: a) ai parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti); b) al coniuge, ancorché separato o divorziato. |
5,00°/oo |
Altri fabbricati |
7,00°/oo |
Terreni |
7,00°/oo |
Aree edificabili |
7,00°/oo |
Immobili inagibili o inabitabili, art. 8, comma 1, del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili |
Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. |
2) di confermare, come per l’anno precedente, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale in € 103,29=, estendibile, per la eventuale parte residua, alle pertinenze;
3) di comunicare al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi la determinazione delle aliquote I.C.I.;