Premesso che:
- l’art. 42, comma 2°, lett. f), del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente, fra l’altro, all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- la competenza a determinare le aliquote tributarie e le tariffe per la fruizione dei servizi è conseguentemente affidata alla Giunta Comunale;
Visto l’art. 6, commi 1° e 2°, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53°, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Visto il Titolo I, Capo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 53, comma 16°, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come modificato dall’art. 27, comma 8°, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;
Visto l’art. 151, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo che il termine stesso non sia differito con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314 con il quale il Ministero dell’interno ha prorogato il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali al 28 febbraio 2005;
Dato atto che, pertanto, il termine ultimo per deliberare l’aliquota ICI per l’anno 2005 è fissato al 28 febbraio 2005;
Visto l’art. 6 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/1998, n. 28 del 27/07/1998 e n. 64 del 13.12.2004;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di dover stabilire le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 al fine di poter prevedere i dovuti stanziamenti nel relativo redigendo schema di Bilancio di previsione, per un importo complessivo di € 700.000,00;
Appurato che:
- le entrate derivanti dai trasferimenti erariali conosce, a partire dall’anno 2003, un netto ridimensionamento del gettito complessivo con la conseguente contrazione della capacità di spesa dell’ente locale;
- la legge 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005) dispone anche per l’esercizio finanziario 2005 una contrazione dei trasferimenti statali rispetto agli anni pregressi;
- per l’anno 2005 il piano triennale delle assunzioni, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 117 del 18/10/2004 prospetta l’assunzione di due nuovi istruttori e la trasformazione di un contratto dal tempo parziale al tempo pieno, visti inoltre, l’incremento complessivo delle spese, soprattutto per l’area dei servizi sociali e culturali;
Ritenuto, dunque, per le motivazioni sopra addotte, indispensabile procedere ad un incremento delle aliquote I.C.I. come meglio definito di seguito, allo scopo di dotarsi di uno strumento utile a garantire un gettito d’entrata corrente che possa compensare – sia pure in parte – le minori entrate dei trasferimenti erariali e regionali e le maggiori spese previste per l’anno 2005;
Visti i vigenti:
- Statuto comunale;
- Regolamento di contabilità;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1) di determinare, per le motivazioni di cui in narrativa, per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure percentuali:
Tipologia d’immobile |
aliquota anno 2005 |
Abitazione principale |
5,00 °/oo |
Abitazioni equiparate all’abitazione principale: a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; d) Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del C. C. e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente. 2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ed utilizzate come residenza anagrafica: a) ai parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti); b) al coniuge, ancorché separato o divorziato. |
5,00°/oo |
Altri fabbricati |
7,00°/oo |
Terreni |
7,00°/oo |
Aree edificabili |
7,00°/oo |
Immobili inagibili o inabitabili, art. 8, comma 1, del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili |
Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. |
2) di stabilire, come per l’anno precedente, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale in € 103,29=, estendibile, per la eventuale parte residua, alle pertinenze;
3) di comunicare al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi la determinazione delle aliquote I.C.I.;
4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale per la sua pubblicazione;
5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Contabile provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio;
7) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.