OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n.504 concernente l'istituzione dell' imposta comunale sugli immobili (ICI);
Visto il comma 156 della Legge finanziaria 2007 che stabilisce che l'organo competente ad approvare le aliquote ici è il consiglio comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall'art. 42 del Testo Unico sugli enti locali D.Lgs. 267/00;
Vista la legge 388/200 (legge finanziaria 2001) che introduce nuove norme in materia di imposta comunale sugli immobili;
Vista le Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24.12.2007;
Richiamato l'art.172 del D.Lgs. 267/2000 che prevede, fra gli allegati al bilancio di previsione annuale, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Dato atto che, ai sensi dell'art.6 del D.LGS n. 504/92 così come modificato dall'art.3 c.53 della legge 662/96, l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta, è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille ne' superiore del 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili;
Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
Ritenuto, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, di confermare per l'anno 2008 le aliquote dell'imposta I.C.I nella misura che segue;
aliquota ordinaria del 6,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
aliquota del 4,00 per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi
aliquota del 7,00 per mille per i restanti immobili ed aree fabbricabili
Ritenuto altresì di confermare in € 144,61 la detrazione per l' abitazione principale;
Visto il comma 5 dell'art.1 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) che dispone una ulteriore detrazione per l'abitazione principale nella misura dell' 1,33 mille della base imponibile ICI (valore dell'abitazione principale + valore delle sue eventuali pertinenze), fino ad un importo massimo di 200 euro; l'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
Tale detrazione si aggiunge a quella prevista di € 144,61;
Ritenuto altresì di continuare a fissare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 25. legge 289/02 e 1, comma 168, legge 296/2006, l'importo minimo per il versamento dell'imposta in € 2,07 secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, decreto legge 31 maggio 1994 n. 330 ed introdotto nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto il D.lgs n.504 del 30.12.1992 e sue modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto di questo Comune;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2002;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario comunale responsabile del servizio finanziario a sensi dell'art.49 del D.LGS. 18.08.2000 N.267;
Con voti favorevoli n.8 (otto) - Astenuti n. 3 (Acerbis Giuseppe, Cantini Rinaldo, Carrara GiovanMaria) espressi nei modi e forme di Legge;
DELIBERA
- di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008, nella stessa misura dell'anno precedente come sotto riportato:
aliquota ordinaria del 6,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
aliquota del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi
aliquota del 7 per mille per i restanti immobili ed aree fabbricabili
- di confermare altresì per l'anno 2008 in € 144,61 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per l'abitazione principale è prevista un'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile ici (valore dell'abitazione principale più il valore delle sue eventuali pertinenze), come disposto dalla legge 244/07 (finanziaria 2008)
Tale ulteriore detrazione non può superare l'importo di 200 euro e si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Di stabilire inoltre la detrazione statale per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile (valore dell'abitazione principale più il valore delle sue eventuali pertinenze) fino ad un massimo di € 200,00 (esclusi immobili CAT. A/1-A/8-A/9);
- di confermare e fissare in € 2,07 l'importo minimo relativo al versamento dell'imposta;
- di confermare inoltre i valori venali relativi alle aree fabbricabili ai fini dell'attività dell' ICI come fissati con deliberazioni della Giunta Municipale n.9 del 28.01.2002 e n. 37 del 17.02.2004;
- di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.
Con voti favorevoli 8 (otto) - Astenuti 3 (Acerbis Giuseppe, Cantini Rinaldo, Carrara GiovanMaria) espressi nei modi e forme di legge, delibera inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art.134 comma 4 del D.LGS 18.08.2000 N.267.