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COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA(Provincia di Bergamo) |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. ANNO 2009
Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni
VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2009
L'imposta comunale sugli immobili grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, ed è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario di aree demaniali.
L’imposta è dovuta per anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.
L’imposta deve essere versata in due rate:
· la prima rata dal 1° al 16 giugno 2009, pari al 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno;
· la seconda rata dal 1° al 16 dicembre 2009, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
È consentito il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno 2009.
L’imposta comunale sugli immobili non è dovuta per l’abitazione principale, nonché per quelle ad esse assimilate dal Comune. L’imposta continua, invece, ad essere dovuta per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare presso la quale il contribuente ha la residenza anagrafica.
Ai sensi del vigente Regolamento comunale sono assimilate all’abitazione principale:
· le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
· le unità pertinenziali dell’abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera per un massimo di tre unità immobiliari e a condizione che vi sia identità tra il proprietario, o titolare del diritto reale di godimento, dell’abitazione principale e delle pertinenze.
Dal 2009 sono assimilate all’abitazione principale, ai soli fini dell’aliquota del 4 per mille e del diritto alla detrazione di Euro 103,29, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitore/figlio – figlio/genitore). L’assimilazione opera per una sola unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, posseduta dal contribuente oltre alla propria abitazione; il titolo di godimento deve risultare da scrittura privata avente data certa, ai sensi dell’art. 2704 del codice civile. Per beneficiare dell’aliquota ridotta e della detrazione è necessario presentare apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi, presso il quale è disponibile il relativo modulo.
Le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009 sono così determinate:
6‰ (sei per mille) per altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
4‰ (quattro per mille) per l’abitazione principale (esclusivamente nel caso in cui l’abitazione sia classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze.
4‰ (quattro per mille) per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (esclusivamente per l’immobile di categoria A; gli eventuali immobili di categoria C concessi in uso gratuito sono soggetti all’aliquota del 6‰ - sei per mille).
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO
Per i soli contribuenti comunque tenuti al pagamento del tributo per l’abitazione principale e per i possessori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, è prevista la detrazione di Euro 103,29 rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli, all’Agente del servizio di riscossione di Bergamo EQUITALIA ESATRI S.P.A. - ROMANO DI LOMBARDIA-BG-ICI, conto corrente postale n° 88614060, presso lo sportello di via Balilla n. 33 o presso gli uffici postali. Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche con il modello F24.
Qualora l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso Comune il versamento deve essere effettuato utilizzando un solo modello.
L'importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
La "Ricevuta di versamento" deve essere conservata.
La Dichiarazione ICI deve essere presentata esclusivamente nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta non siano fruibili dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale. I casi nei quali il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione sono elencati nelle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI per l’anno 2008”. I modelli della dichiarazione, conformi alla modulistica ministeriale, e le istruzioni per la compilazione saranno disponibili presso l’Ufficio Tributi, e sul sito internet www.comune.romano.bg.it.
La dichiarazione deve essere presenta al Comune entro il 31 luglio 2009.
REGOLAMENTO
Dal 1° gennaio 2005 è in vigore il Regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili con il quale sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili, validi anche per l’anno 2009. Il testo aggiornato del Regolamento è disponibile sul sito internet del Comune ed è possibile richiederne copia in formato elettronico inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ici@comune.romano.bg.it.
Qualsiasi ulteriore informazione relativa all'Imposta comunale sugli immobili può essere richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Romano di Lombardia (Tel. 0363/982417 - 0363/982413 - sito internet www.comune.romano.bg.it ).
Romano di Lombardia, 20 maggio 2009 |
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