IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. ANNO 2008
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni
I N F O R M A
VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2008
L'imposta comunale sugli immobili grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, ed è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario di aree demaniali. L’imposta è dovuta per anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.
L’imposta deve essere versata in due rate:
· l la prima rata dal 1° al 16 giugno 2008, pari al 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno;
la seconda rata dal 1° al 16 dicembre 2008, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
È consentito il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno 2008.
ESCLUSIONE, ALIQUOTE DELL'IMPOSTA ED IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
A decorrere dall’anno 2008 non è dovuta l’imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale, nonché per quelle ad esse assimilate dal Comune con il proprio regolamento. L’imposta continua, invece, ad essere dovuta per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare presso la quale il contribuente ha la residenza anagrafica.
Ai sensi del vigente Regolamento comunale sono assimilate all’abitazione principale:
· le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
· le unità pertinenziali dell’abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera per un massimo di tre unità immobiliari e a condizione che vi sia identità tra il proprietario, o titolare del diritto reale di godimento, dell’abitazione principale e delle pertinenze.
Le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 sono così determinate:
6‰ (sei per mille) per altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
4‰ (quattro per mille) per l’abitazione principale (esclusivamente nel caso in cui l’abitazione sia classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze.
Per i soli contribuenti comunque tenuti al pagamento del tributo per l’abitazione principale, è prevista la detrazione di Euro 103,29 rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli, all’Agente del servizio di riscossione di Bergamo EQUITALIA ESATRI S.P.A. - ROMANO DI LOMBARDIA-BG-ICI, conto corrente postale n° 88614060, presso lo sportello di via Balilla n. 33 o presso gli uffici postali. I vecchi bollettini non sono più utilizzabili. Qualora l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso Comune, il versamento deve essere effettuato utilizzando un solo modello.
Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche con il modello F24.
L'importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
La "Ricevuta di versamento" deve essere conservata.
DICHIARAZIONE
A partire dall’anno 2008 la Dichiarazione ICI deve essere presentata esclusivamente nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta non sono fruibili dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale. I casi nei quali il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione sono elencati nelle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI per l’anno 2007”. I modelli della dichiarazione, conformi alla modulistica ministeriale, e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso l’Ufficio Tributi, in Via Pigola 1 e sul sito internet www.romanoonline.it.
La dichiarazione, per i soli contribuenti tenuti alla presentazione, deve essere presenta al Comune entro il 31 luglio 2008.
Gli eredi ed i legatari che abbiano presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’I.C.I.
REGOLAMENTO
Dal 1° gennaio 2005 è in vigore il Regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili con il quale sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili, validi anche per l’anno 2008. Il testo integrale del Regolamento è disponibile sul sito internet del Comune ed è possibile richiederne copia in formato elettronico inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ici@comune.romano.bg.it.
Qualsiasi ulteriore informazione relativa all'Imposta comunale sugli immobili può essere richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Romano di Lombardia – Via Pigola 1 (Tel. 0363/982417 - 0363/982413 - sito internet www.romanoonline.it - Sezione “Dal Comune” – “Documenti on line” – “ICI”).