Di determinare per l’anno 2007 a supporto delle previsioni iscritte nella parte dell’entrata relativamente all’ICI le sottoelencate aliquote:
Aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (come individuate dal regolamento*);
Aliquota del 6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
Di confermare, per l’anno 2007, in Euro 103,29 l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto che il pagamento del tributo dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
Di confermare, per l’anno 2007 in Euro 139,44 l’importo della detrazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell’imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l’importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare così calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall’abitazione tassata);
possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazione di tipo popolare
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazione di tipo rurale.
Si dà atto che il pagamento del tributo dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Assimilare all'abitazione principale, ai fini del riconoscimento della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Di dare atto che il minor gettito presunto derivante dalle agevolazioni di cui sopra sarà ricompreso nella previsione dell’apposito stanziamento del Cap. 200 di entrata;
rimettere copia dellapresente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per genti di competenza;l presente provvedimento, con separata unanime votazione, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL. n. 267/2000.
* Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le unità pertinenziali classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell’abitazione principale e delle pertinenze. L’assimilazione opera per un massimo di tre unità immobiliari, indipendentemente dalla categoria catastale