1) Di confermare le aliquote ICI – Imposta Comunale sugli Immobili – con effetto dal 1° GENNAIO 2006, così come deliberate per il 2005 e precisamente:
ö aliquota ridotta da applicare:
- per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Gandellino, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze: SEI (6) per mille;
- per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: SEI (6) per mille;
- per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari residenti (parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado – coniuge separato o divorziato – agli affini entro il secondo grado) e relative pertinenze SEI (6) per mille;
ö aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: SETTE (7) per mille;
ö aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:
SETTE (7) per mille;
ö aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti dal Comune: SETTE (7) per mille;
ö aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell’Imposta previste dall’articolo 7 della Legge n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:
- organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: SEI (6) per mille;
- cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell’albo regionale: SEI (6) per mille;
ö aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
- al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: SEI (6) per mille;
- all’utilizzo dei sottotetti: SEI (6) per mille;
da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’articolo 1 (comma 5) della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
ö aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: SETTE (7) per mille;
ö aliquota agevolata speciale del SEI (6) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo dei cui all’articolo 2 (comma 3) della Legge n. 431/1998;
ö aliquota agevolata speciale del SETTE (7) per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2) Di stabilire una detrazione dell’imposta sulla prima casa pari ad €. 103,29;
3) di mantenere inalterati i valori definiti dalla deliberazione consiliare n. 30 del 12.12.2003, definendo il valore venale al metro quadrato delle aree fabbricabili del Comune di Gandellino, così come di seguito riportato:
- zona B €. 39,01
- zona C1 €. 29,26
- zona C2 €. 29,26
- zona C3 €. 33,43
- zona D €. 29,26
4) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote ICI di cui sopra sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5) Di incaricare il responsabile del servizio tributi per l’assunzione di tutti gli atti conseguenti a quanto sopra;
6) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta ed unanime votazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267/2000.=