D E L I B E R A

 

 

1)     Di confermare le aliquote ICI – Imposta Comunale sugli Immobili – con effetto dal 1° GENNAIO 2006, così come deliberate per il 2005 e precisamente:

ö aliquota ridotta da applicare:

-         per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Gandellino, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze:       SEI (6) per mille;

-         per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:                                                    SEI (6) per mille;


 

 

 

-         per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari residenti (parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado – coniuge separato o divorziato – agli affini entro il secondo grado) e relative pertinenze                                       SEI (6) per mille;

 

ö aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale:                      SETTE (7) per mille;

 

ö aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:

                                                                                                                      SETTE (7) per mille;

 

ö aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti dal Comune:                                                                   SETTE (7) per mille;

 

ö aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell’Imposta previste dall’articolo 7 della Legge n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:

-         organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni:                                                SEI (6) per mille;

-         cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell’albo regionale:                                                                                   SEI (6) per mille;

 

ö aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

-         al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili:                SEI (6) per mille;

-         all’utilizzo dei sottotetti:                                                                  SEI (6) per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’articolo 1 (comma 5) della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

ö aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:                       SETTE (7) per mille;

 

ö aliquota agevolata speciale del SEI (6) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo dei cui all’articolo 2 (comma 3) della Legge n. 431/1998;

 

ö aliquota agevolata speciale del SETTE (7) per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

2) Di stabilire una detrazione dell’imposta sulla prima casa pari ad €. 103,29;

 

3) di mantenere inalterati i valori definiti dalla deliberazione consiliare n. 30 del 12.12.2003, definendo il valore venale al metro quadrato delle aree fabbricabili del Comune di Gandellino, così come di seguito riportato:

 

- zona B                    €. 39,01

- zona C1                 €. 29,26

- zona C2                 €. 29,26

- zona C3                 €. 33,43

- zona D                    €. 29,26

 

4) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote ICI di cui sopra sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

 

 

5) Di incaricare il responsabile del servizio tributi per l’assunzione di tutti gli atti conseguenti a quanto sopra;

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta ed unanime votazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267/2000.=