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COMUNE DI GANDELLINO
DELIBERAZIONE N. 3 | |
Codice Ente |
Codice Materia |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – ANNO 2005. CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI.
L’anno DUEMILACINQUE, addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
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Presenti |
Assenti |
SINDACO GUSMINI FABRIZIO |
si si si |
si Si |
ASSESSORE BONETTI GUIDO ROMANO | ||
ASSESSORE SCOLARI FRANCESCO | ||
ASSESSORE ZAMBONETTI ANGELO | ||
ASSESSORE FORNONI MASSIMILIANO | ||
TOTALE |
3 |
2 |
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Francolino Dr.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Bonetti Guido Romano in qualità di ViceSindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
(1)Originale (Oppure) Copia
Il sottoscritto rag. Ernesto PASINI, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Gandellino, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.=
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(rag. Ernesto PASINI)
Il sottoscritto rag. Ernesto PASINI, Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Gandellino, attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.=
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(rag. Ernesto PASINI)
PREMESSO:
- che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il Titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimento legislativi;
- che l’articolo 54 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall’articolo 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che ai sensi del combinato disposto degli articolo 42, 48 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta, ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati articoli 42 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
- che l’articolo 4 (comma 1) del D.Lgs. n. 437/1996, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrate
ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari a quello dell’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’articolo 1 (comma 5) della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, attribuisce la Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- che l’articolo 2 (comma 4) della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che conducono in locazione ad titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli “accordi tipo”;
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producano, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito di imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio di Bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte a costi, sempre crescenti, per i servizio di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2004, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Imposta comunale sugli immobili – IC.I. – Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni per l’anno 2004”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12.12.2003 avente ad oggetto: “ICI sulle aree edificabili. Determinazione dei valori venali di riferimento per azioni di controllo- anni 1998/2003;
RITENUTO, per l’anno in corso, di confermare le aliquote stabilite con la delibera di G.C., sopra richiamata;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente resi ed espressi per alzata di mano,
1) Di confermare le aliquote ICI – Imposta Comunale sugli Immobili – con effetto dal 1° GENNAIO 2005, così come deliberate per il 2004 e precisamente:
ö aliquota ridotta da applicare:
- per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Gandellino, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze: SEI (6) per mille;
- per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: SEI (6) per mille;
- per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari residenti (parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado – coniuge separato o divorziato – agli affini entro il secondo grado) e relative pertinenze SEI (6) per mille;
ö aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: SETTE (7) per mille;
ö aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:
SETTE (7) per mille;
ö aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti dal Comune: SETTE (7) per mille;
ö aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell’Imposta previste dall’articolo 7 della Legge n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:
- organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: SEI (6) per mille;
- cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell’albo regionale: SEI (6) per mille;
ö aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
- al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: SEI (6) per mille;
- all’utilizzo dei sottotetti: SEI (6) per mille;
da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’articolo 1 (comma 5) della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
ö aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: SETTE (7) per mille;
ö aliquota agevolata speciale del SEI (6) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo dei cui all’articolo 2 (comma 3) della Legge n. 431/1998;
ö aliquota agevolata speciale del SETTE (7) per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2) Di stabilire una detrazione dell’imposta sulla prima casa pari ad €. 103,29;
3) di mantenere inalterati i valori definiti dalla deliberazione consiliare n. 30 del 12.12.2003, definendo il valore venale al metro quadrato delle aree fabbricabili del Comune di Gandellino, così come di seguito riportato:
- zona B €. 39,01
- zona C1 €. 29,26
- zona C2 €. 29,26
- zona C3 €. 33,43
- zona D €. 29,26
4) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote ICI di cui sopra sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5) Di incaricare il responsabile del servizio tributi per l’assunzione di tutti gli atti conseguenti a quanto sopra;
6) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta ed unanime votazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267/2000.=