ESTRATTO DELLA DELIBERA DI G.C.N.82 DEL 20/11/2004
OMISSIS
DELIBERA
1. Di confermare le aliquota vigenti per l'anno 2005, che risultano essere le seguenti:
ALIQUOTA DEL 4,5 PER MILLE (QUATTROVIRGOLACINQUEPERMILLE)
- da applicare a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- da applicare a tutte le unità immobiliari concesse in comodato e/o in uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli-genitori) che le occupano quale loro abitazione principale e che non risultino intestatari di altri immobili.
Per usufruire dell'aliquota del 4,5 per mille i contribuenti devono presentare entro il 20 dicembre 2005 all'Ufficio ICI del Comune la dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risultino le condizioni ed il grado di parentela, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo famigliare autonomo e residente oltre la copia del contratto di comodato e/o di uso gratuito.
ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE (CINQUEVIRGOLACINQUEPERMILLE) per tutti gli altri immobili.
DETRAZIONE DI EURO 103,29= (PARI A L.200.000=):
- riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale;
- riconosciuta sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
DETRAZIONE DI EURO 206,58= (PARI A L.400.000=) a favore di proprietari di abitazione principale che:
- abbiano nel proprio nucleo famigliare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ASL, di cui all'art.1 della Legge n.295/1990, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge n.104/1992, il cui reddito non superi € 20.658,28= (sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuto un'invalidità ai fini del lavoro);
- siano famiglie numerose composte da 5 o più persone il cui reddito famigliare complessivo annuo imponibile ai fini dell'I.R.PE.F.non superi € 30.987,41= nell'anno 2004.
2. Di confermare la rivalutazione dei costi delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2005, così come già era stato determinato, relativamente all'anno 2003, con delibera di Giunta Comunale n.12 del 01/03/2003.