COMUNE di MAPELLO PROVINCIA  di  BERGAMO               

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Referente:

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN MATERIA DI COMPETENZA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 8 MARZO 2008

 

1- abitazione principale (compresi box e garage di pertinenza): 4,5 °/°° - detrazione: € 104,00.=

2 - giovani coppie - abitazione principale      :   4,5°/°°            -         detrazione: € 120,00.=

La detrazione di € 120,00.= viene riconosciuta per 3 anni dalla celebrazione del matrimonio. Si ritiene compreso anche l'anno di celebrazione e ciò a partire dal 2008. Sono escluse le unione e le coppie di fatto.

I coniugi, o ciascuno di essi non deve essere proprietario o possedere altri immobili anche al di fuori del Comune di Mapello.

La quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore al 100%.

3 - recupero di case disabitate comprese nei Piani di Recupero e P.R.G.   :   4 °/°°

La superiore aliquota si applicherà per 5 anni dopo la fine lavori che dovrà avvenire non oltre 3 anni dal rilascio della concessione edilizia.

4 - anziani soli o coniugati  -  abitazione principale    :  4,5°/°°   -    detrazione:  € 155,00.=

Gli stessi devono possedere i seguenti requisiti:

-          aver compiuto o compiere, nel corso dell'anno 2008, il settantacinquesimo anno di età se soli;

-          almeno uno dei coniugi abbia compiuto, o compia nel 2008, 75 anni;

-          il nucleo familiare deve essere composto: o dall'anziano o solo dai coniugi anziani;

-          gli anziani soli o i coniugi anziani non devono possedere altri immobili anche al di fuori del Comune di Mapello;

-          la quota di possesso dell'immobile  non deve essere complessivamente inferiore al 100%.

5- per tutti gli altri fabbricati  (abitazione non principale, box e garage non di pertinenza, fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, industriale, ecc.) e per le aree fabbricabili    :     6,3°/°°.

6 - Viene considerata abitazione principale, purché non locata, l'abitazione dei contribuenti ricoverati presso case di riposo, anche se il contribuente ha cambiato residenza.

7  - E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

b) dal coniuge, anche se separato o divorziato;

c) dagli affini entro il secondo grado.

L’immobile deve essere utilizzato dagli stessi come abitazione principale.

Gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione - Le dichiarazioni già presentate valgono anche per gli anni successivi finché la situazione rimane quella indicata nelle stesse.

L’equiparazione all’abitazione principale vale sia per l’aliquota che per la detrazione.

 

L’articolo 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, nr. 244 (finanziaria 2008), prevede che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detrae un’ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ….”, con l’osservanza di quanto stabilito nella Legge stessa e nella Risoluzione nr. 1 del 31/01/08 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Suddetta ulteriore detrazione, non può essere applicata agli immobili di cui ai precedenti punti 6 e 7.