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Adunanza ordinaria - seduta pubblica.
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007.
L'anno duemilasette addì ventinove del mese di marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
Cognome e Nome |
Presente |
Assente |
sì |
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sì |
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Tonni Giovanni |
sì |
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Rinaldi Antonello |
sì |
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Zanni Pier Felice |
sì |
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Danesi Pasino Olindo |
sì |
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Danesi Silvestro |
sì |
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Gabanelli Alex |
sì |
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Danesi Michele |
sì |
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Benini Giovanni |
sì |
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Gabanelli Fabrizio |
sì |
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Omoboni Tiziana |
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no |
Danesi Simona |
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no |
Presenti n. 11 Assenti n. 2
Partecipa all'adunanza il Segretario comunale Dott.ssa Caty Lazzaroni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Battista Cristinelli, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2) dell'ordine del giorno.
Il Sindaco comunica che da quest’anno la Legge Finanziaria attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in materia di I.C.I. e precisa che le aliquote rimangono invariate rispetto allo scorso anno.
Interviene il consigliere Benini Giovanni che preannuncia il voto di astensione del suo gruppo in quanto, nonostante avevano proposto una loro riduzione, le aliquote sono rimaste invariate.
Si passa alla votazione che dà il seguente risultato:
Presenti 11, Astenuti 2 (Benini Giovanni e Gabanelli Fabrizio), Votanti 9, Favorevoli 9, Contrari nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 504/92;
Visto il combinato disposto dell’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 - che modifica il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388 – secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio è stabilito entro la data fissata per deliberare il bilancio di previsione;
Visto il comma 1 dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto inoltre il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 di proroga al 31.03.2007 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007” che - modificando l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 504/92 - ha attribuito alle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote I.C.I.;
Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2007 le seguenti aliquote:
- aliquota del 6,00 ‰ (sei per mille) sugli immobili utilizzati come residenza principale e relative pertinenze;
- aliquota del 6,50 ‰ (seivirgolacinque per mille) sugli immobili non adibiti a residenza principale, sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati;
Ritenuto inoltre confermare le seguenti disposizioni:
- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs.30.12.1992 n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art.3 della Legge 662/1996;
- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.1968 n.15, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato.
- il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Visti:
- il D.Lgs. n. 504/92;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 06.06.2002;
- il D.Lgs. n. 446/97;
- la Legge n. 127/97;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 448/2001;
- la Legge n. 296/2006;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
AD UNANIMITA’ DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge,
1. DI DETERMINARE per l'anno 2007 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nella seguenti misure, in conformità all'art. 6 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 504 e successive modificazioni:
- aliquota del 6,00 ‰ (sei per mille) sugli immobili utilizzati come residenza principale e relative pertinenze;
- aliquota del 6,50 ‰ (seivirgolacinque per mille )sugli immobili non adibiti a residenza principale, sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati;
- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs.30.12.1992 n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art.3 della Legge 662/1996;
- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.1968 n.15, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato.
- il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
2. DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
3. DI DARE MANDATO al Segretario comunale di provvedere alla pubblicazione della presente nelle forme stabilite dalla circolare n. 3 del 16.04.2003 del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Federalismo Fiscale - ad avvenuta esecutività della stessa.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
IN RELAZIONE ALLA SUE COMPETENZE
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Caty Lazzaroni)
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Battista Cristinelli Dott.ssa Caty Lazzaroni
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, e' stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Parzanica, lì 18.04.2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caty Lazzaroni
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3°, d.lgs. nr. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva.
Lì, 30.04.2007 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caty Lazzaroni
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Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Parzanica, lì 18.04.2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caty Lazzaroni