C O M U N E D I P A R Z A N I C A
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)
Tel. n. 035/917001 Telefax n. 035/917141
Codice Fiscale e P.IVA n. 00543130165
DELIBERAZIONE G.C. N. 04 DEL 19.01.2005
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2005.
L’anno DUEMILACINQUE, addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 17,30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
- CRISTINELLI Battista - Sindaco - TONNI Giovanni - Assessore - CADEI Stefania - Assessore TOTALI |
PRESENTE |
ASSENTE |
Sì Sì |
| |
3 |
0 |
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Caty Lazzaroni la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Battista Cristinelli, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
DELIBERAZIONE G.C. N. 04 DEL 19.01.2005
VISTA la Legge 23.10.1992, n.421, contenente la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell' Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art.4 del D.L. 08.08.1996 n.437, convertito con modificazioni con Legge 24.10.1996 n.556;
VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446;
DATO ATTO delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:
1) l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in Euro 103,29;
4) l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di lire 103,29 può essere elevato fino a lire 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale;
5) i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 03.03.2004, con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2004 con le seguenti modalità:
· aliquota del 6,00 per mille sugli immobili utilizzati come residenza principale e relative pertinenze;
· aliquota del 6,50 per mille sugli immobili non utilizzati come residenza principale, sulle aree fabbricabili e tutte le altre tipologie di fabbricati;
confermata la disciplina dell’imposta e l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale nella misura di euro 103,29;
RITENUTO dover confermare per l’anno 2005 le medesime aliquote, disciplina e detrazioni per l’abitazione principale;
DELIBERAZIONE G.C. N. 04 DEL 19.01.2005
VISTO l’articolo 42, lettera f) del D.Lgs.267/2000 in ordine alla competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
- aliquota del 6,00 per mille sugli immobili utilizzati come residenza principale e relative pertinenze;
- aliquota del 6,50 per mille sugli immobili non adibiti a residenza principale, sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati;
- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs.30.12.1992 n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art.3 della Legge 662/1996;
- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.1968 n.15, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato.
- il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
2) di dare atto che, nella determinazione della suddetta aliquota, nonché nella predetta definizione della riduzione e detrazione d'imposta, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune, e che i provvedimenti come sopra disposti rispettano tale equilibrio e che il gettito per l'anno 2005 può essere stimato in euro 93.000,00;
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
IN RELAZIONE ALLA SUE COMPETENZE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Caty Lazzaroni)
DELIBERAZIONE G.C. N. 04 DEL 19.01.2005
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Battista CRISTINELLI) (Dott.ssa Caty Lazzaroni)
________________________________________________________________________________________________________
(art. 124 comma 1°, d.lgs. nr. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è affissa in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Parzanica, lì 26.01.2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Caty Lazzaroni)
________________________________________________________________________________________________________
(art. 125 d.lgs. 267/2000)
Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna, giorno di affissione all'albo.
Parzanica, lì 26.01.2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Caty Lazzaroni)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(3° comma dell'art. 134 del D.LGS. nr. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. nr. 267/2000.
Parzanica, 07.02.2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________________________________ Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Parzanica, lì 26.01.2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Caty Lazzaroni)