ESTRATTO DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 IN SEDUTA DEL 24.01.2006
1. DETERMINARE per l’anno 2006, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo Comune come segue:
Terreni agricoli: 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Aree fabbricabili: 7 (sette) PER MILLE
Categoria catastale: A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5
A/6 – A/7 – A/8 – A/9 – A/11 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Categoria catastale: A/10 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Categoria catastale: B/1 – B/2 – B/3 – B/4
B/5 – B/6 – B/7 – B/8 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Categoria catastale: C/1 – C/2 – C/3 – C/4 – C/5
C/6 – C/7 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Categoria catastale: D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/5
D/6 – D/7 – D/8 – D/9 – D/10
D/11 – D/12 7 (sette) PER MILLE
2. CONFERMARE, per l’anno 2006, le seguenti agevolazioni dell’I.C.I.:
o Detrazione per l’abitazione principale di Euro 113,62 (centotredici/62);
o Riduzione per i nuclei familiari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidità del 75% e con un reddito non superiore a Euro 16.380,78– Detrazione di Euro 61,98 che deve intendersi quale ulteriore detrazione per la 1^ casa, da sommarsi a quella di Euro 113,62;
o Riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili alle condizioni previste dal Regolamento Comunale dell’imposta comunale sugli immobili. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 30.06.2006.
o Mantenere la detrazione per l’abitazione principale anche per le persone anziane ricoverate in Case di Cura e di Riposo, a condizione che, la 1^ casa non sia locata come previsto dalla Legge n. 662;
o Detrazione di € 113,62 (centotredici/62) estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
- dai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori, figli), purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione ICI secondo il modello ministeriale ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.