Comune di ZANICA |
G.C. |
Nr. 184 |
DATA 29/12/2004 | |
Oggetto: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005. | |||
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
L’anno DUEMILAQUATTRO addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 8:45 nella Sala delle adunanze.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
Cognome e Nome |
Qualifica |
Pres |
Ass. |
ACETI Giovanni Mario |
Sindaco |
Sì |
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VITALI Graziano |
Assessore |
Sì |
== |
FACOETTI Alvaro |
Assessore |
Sì |
== |
BROLIS Bruno |
Assessore |
== |
Sì |
GIBELLINI Luca |
Assessore |
Sì |
== |
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4 |
1 |
Assiste il Segretario Generale Sig. Dott. SCIARRONE GIUSEPPE
Il Sig. Arch. ACETI GIOVANNI MARIO, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile del Servizio Tributi, corredata dal prescritto parere di competenza che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATO dal Segretario Comunale come l’art. 153. comma 4, del D. Lgs. 267/2000, individui nel Responsabile del Servizio Finanziario il preposto alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai Responsabili dei Servizi nella fase di predisposizione dei documenti contabili e, in particolare, del Piano Esecutivo di Gestione;
CHE, attraverso la verifica della veridicità e praticabilità finanziaria delle proposte avanzate dai Responsabili dei Servizi, il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a individuare l’esistenza o meno di anomalie e proporre conseguentemente i necessari aggiustamenti di carattere finanziario alle stesse;
CHE pertanto non è possibile che il parere di regolarità contabile possa e debba essere limitato alle deliberazioni comportanti spesa, così pure che il predetto parere non venga espresso in tutte le deliberazioni che attengono alla manovra tariffaria del Bilancio e quindi strettamente connessa al rispetto dei principi contabili ed all’attività dell’Ente;
CHE per l’appunto il parere di regolarità contabile attiene non solo all’esatta imputazione al Bilancio e alla disponibilità finanziaria dell’intervento o capitolo sul quale la spesa viene imputata, ma anche alla regolarità della documentazione a corredo della proposta e valutazione del procedimento di formazione dell’atto sotto l’aspetto finanziario, economico e fiscale;
CHE, conseguentemente il Segretario Comunale ritiene che tutte le deliberazioni riguardanti la manovra tariffaria al bilancio debbano avere anche il riscontro del parere di regolarità contabile;
PREMESSO tutto quanto sopra;
CON voto unanime, legalmente espresso,
D E L I B E R A
1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione in oggetto, corredata dal prescritto parere di regolarità tecnica, significando la determinazione per l’anno 2005 dell’aliquota ICI come indicata nella proposta medesima;
2. Con voto unanime, legalmente espresso, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
RICHIAMATO l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
CONSIDERATO che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’art.3 – comma 3 – della Legge n.662 del 23/12/1996 (Legge Finanziaria 1997) deve adottarsi da parte del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo e che la stessa non può essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
RICORDATO che il termine ultimo per l’approvazione delle aliquote e tariffe ai sensi dell’art.31, comma 1, della Legge n.448 del 1998 (Collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 1999), a decorrere dall’esercizio 2000, si sposta dal 31 ottobre al 31 dicembre;
CONSIDERATO inoltre che, se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato, si applica l’aliquota del 4 per mille;
CONSTATATO che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale, impongono un’attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali e le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, inducono l’Amministrazione a differenziare le aliquote I.C.I. da applicarsi per l’anno 2005;
PREMESSO inoltre che l’art.8 del D.Lgs. 30/12/92, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni è stato sostituito da quanto disposto nell’art. 3, comma 55 della Legge n.662 del 23/12/96 (Legge Finanziaria 1997);
RICORDATO che, successivamente, il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 all’art.58 – comma 3 – ha introdotto la possibilità di elevare oltre € 258,23 l’ammontare della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza dell’imposta dovuta su tale unità;
RITENUTO, di confermare a € 113,62 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l’anno 2005, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt.42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con i quali si stabilisce la competenza a deliberare in termini di determinazione delle aliquote dei tributi in capo alla Giunta Comunale;
CON voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1. DETERMINARE per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo Comune come segue:
Terreni agricoli: 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Aree fabbricabili: 7 (sette) PER MILLE
Categoria catastale: A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5
A/6 – A/7 – A/8 – A/9 – A/11 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Categoria catastale: A/10 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Categoria catastale: B/1 – B/2 – B/3 – B/4
B/5 – B/6 – B/7 – B/8 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Categoria catastale: C/1 – C/2 – C/3 – C/4 – C/5
C/6 – C/7 5,8 (cinquevirgolaotto) PER MILLE
Categoria catastale: D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/5
D/6 – D/7 – D/8 – D/9 – D/10
D/11 – D/12 7 (sette) PER MILLE
2. CONFERMARE, per l’anno 2005, le seguenti agevolazioni dell’I.C.I.:
o Detrazione per l’abitazione principale di Euro 113,62 (centotredici/62);
o Riduzione per i nuclei familiari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidità del 75% e con un reddito non superiore a Euro 16.075,02– Detrazione di Euro 61,98 che deve intendersi quale ulteriore detrazione per la 1^ casa, da sommarsi a quella di Euro 113,62;
o Riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili alle condizioni previste dal Regolamento Comunale dell’imposta comunale sugli immobili. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 30.06.2005.
o Mantenere la detrazione per l’abitazione principale anche per le persone anziane ricoverate in Case di Cura e di Riposo, a condizione che, la 1^ casa non sia locata come previsto dalla Legge n. 662;
o Detrazione di € 113,62 (centotredici/62) estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
- dai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori, figli);
- dal coniuge, anche se separato o divorziato;
purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione ICI secondo il modello ministeriale ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.
3. STIMARE, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Concessionario della Riscossione I.C.I. - Bergamo Esattorie S.P.A. – con riferimento al dichiarato e agli introiti relativi all’anno 2003 e prima rata 2004, il gettito complessivo dell’imposta in € 1.470.000,00 da iscrivere all’apposito capitolo di risorsa del Bilancio 2005;
4. PUBBLICARE per estratto sulla Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione;
5. ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2004;
6. TRASMETTERE copia del presente atto alla Concessionaria della Riscossione “BERGAMO ESATTORIE SPA”;
7. COMUNICARE con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
8. RENDERE, all’unanimità dei voti, immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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