1. Le aliquote determinate per il 2006 sono le seguenti:
Aliquota ordinaria |
6 per mille |
Aliquota abitazione principale |
4,5 per mille |
Abitazioni locate con contratto registrato, utilizzate come abitazione principale |
4,5 per mille |
Alloggi non locati |
6 per mille |
Immobili diversi da abitazione |
6 per mille |
Enti senza scopo di lucro |
4 per mille |
Fabbr. realizzati per la vendita e non venduti art. 3, comma 55, L. 662/96 |
4 per mille |
Abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, L. 662/96 |
4,5 per mille |
2. Il versamento su ccp n. 187245 intestato a: Bergamo Esattorie spa.
In seguito ad accordi raggiunti con la Banca Popolare di Bergamo spa, non verrà richiesta alcuna commissione per il pagamento dell’ICI presso lo sportello di Zandobbio della stessa Banca. Non è ammesso per il versamento dell’imposta l’utilizzo del modello F24 in quanto il Comune di Zandobbio non ha stipulato alcuna convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale complessivo risulta inferiore a € 5,00.
La prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versata entro il 30 giugno, utilizzando appositi bollettini disponibili presso il Settore Tributi, il Concessionario e le Poste. L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 20 dicembre.
E’ consentito il pagamento dell’imposta in unica soluzione, entro il termine del 30 giugno.
3. La comunicazione deve essere presentata limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2005, ad esempio immobili trasferiti o acquisiti (vendita, donazione), o immobili sui quali sia stato costituito o estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione oppure che abbiano mutato le loro caratteristiche (es.: terreno agricolo divenuto area fabbricabile, fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali o per il cambiamento d’uso, appartamenti che abbiano smesso di essere adibiti ad abitazione principale o sia venuto meno il comodato gratuito o viceversa, ecc...).
Termini di presentazione: entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’evento acquisitivo, modificativo od estintivo della soggettività passiva.
4. Detrazione d’imposta per l’abitazione principale: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
5. Soggetti passivi: Chi possiede l’immobile a titolo di proprietà, di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o di locazione finanziaria ed il concessionario su aree demaniali.
6. Aree fabbricabili : Sul retro della presente nota viene riportata la tabella e le indicazioni per una corretta valorizzazione delle aree fabbricabili.
Precisazioni: -Dal ‘97 ai fini dell’applicazione dell’imposta le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5%.
- Con circolare n. 96/E il Ministero delle Finanze ha precisato che l’aliquota agevolata per gli alloggi locati è applicabile solo a quelli locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale.
- Con deliberazione n. 6 del 29/01/99 il Consiglio comunale ha disposto l’assimilazione ad abitazione principale, sia ai fini dell’aliquota che ai fini della detrazione, dell’alloggio concesso dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti (genitori) o discendenti (figli) di primo grado.
- Dal 1 gennaio 2001 alle pertinenze viene riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, con applicazione dell’aliquota agevolata, mentre l’ammontare della detrazione, se questo non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua sull’importo dovuto per la pertinenza.
Per usufruire delle agevolazioni di cui ai due punti precedenti, si rende necessario comunicare al Comune tale situazione mediante la compilazione del modello di comunicazione ICI.
Il modello di comunicazione ICI e altre informazioni utili sono disponibili sul sito internet del comune, www.comune.zandobbio.bg.it. È inoltre possibile ritirare direttamente il modello di comunicazione ICI e i bollettini di versamento presso gli uffici comunali.