D E L I B E R A
1. di confermare per l’anno 2008, le aliquote come segue:
· 7 (sette) per mille: fabbricati cat. D e aree edificabili
· 6 (sei) per mille: per tutti gli altri immobili assoggettati all’imposta
2. di confermare per l’anno 2008, le seguenti detrazioni d’imposta:
a) Euro 150,00 per l’unità immobiliare:
- adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede;
- appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
- regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
b) Euro 150,00 per l’unità immobiliare:
- concessa in comodato d’uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprietà immobiliari, anche per quote, sia nel Comune che altrove, ed a condizione che, al 1° gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 10 – comma 2° del regolamento).
3. di confermare a euro 250,00 la detrazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:
A) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti:
I |
possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprietà immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell’abitazione principale e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti); |
II |
il compimento del 65° anno d’età al 1° gennaio 2008; |
III |
l’esistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi cioè dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto I); |
IV |
reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore comunque a Euro 10.000,00 annui; |
V |
l’appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6. |
B) anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
I |
l’unità immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale; |
II |
il reddito del contribuente non risulti superiore a Euro 15.000,00 annui. |
4. di attribuire alle pertinenze dell’abitazione principale quella quota di detrazione eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;
5. di fissare il versamento minimo annuo in Euro 10,00