Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Copia

N° 21 del 11/05/2009 

 

 

OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2009 DELL'ALIQUOTA I.C.I. E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

L'anno duemilanove, addì undici del mese di maggio alle ore 20.30, nella Sala Consiliare presso il municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mario Morotti il Consiglio Comunale.

 

N.

Cognome e Nome
Presenti

Assenti

 

1

MOROTTI Mario

SI

 

 

2

DELLA VALENTINA Gian Luigi

SI

 

 

3

BOTTER Marcello

 

SI

 

4

MADONNA Irma

SI

 

 

5

BARCELLA Ezio

SI

 

 

6

ZAPPELLA Stefano

SI

 

 

7

CORTINOVIS Nazareno

SI

 

 

8

CORNA Maria

 

SI

 

9

CAVALLI Domenico

SI

 

 

10

MOROTTI Francesca

SI

 

 

11

CARRARA Cristian

SI

 

 

12

MARCHESI Miriam

SI

 

 

13

ZENUCCHI Anna Maria

SI

 

 

14

FRANCHINA Angelo

SI

 

 

15

AGAZZI Giacomo

SI

 

 

16

PAGLIAROLI Umberto

SI

 

 

17

ALGERI Giovanna

SI

 

 

 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2

 

Partecipa con le funzioni di segretario il Dott. Luigi Vezzoli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.


 

 

OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2009 DELL'ALIQUOTA I.C.I. E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

 

Villa di Serio, li 11/05/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  III° - SERVIZIO TRIBUTARIO E COMMERCIO

 F.to   Dott. Alberta Vatta

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

            Richiamato l’art. 151, primo comma, del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 che dispone l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il termine del 31 dicembre dell’anno solare precedente salvo che, con decreto ministeriale, in presenza di motivate esigenze, venga disposto il suo differimento;

 

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 è stato dapprima differito al 31.03.2009 con Decreto del Ministero dell’Interno datato 19.12.2008 e, poi, ulteriormente prorogato al 31.05.2009 con D.M. del 26.03.2009;

 

            Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come successivamente modificato ed integrato, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili;

 

            Richiamato, in particolare, l’art. 6, comma 1, del D. Lgs 504/92, come modificato dal comma 156 dell’art.1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che prevede (in deroga alla norma generale prevista dal D. Lgs 267/2000) la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione con la quale viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, nonchè la detrazione per l’abitazione principale;

 

            Rilevato che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 (quattro) per mille, né superiore al 7 (sette) per mille;

 

            Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.504/92, l’imposta dovuta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno di riferimento;

 

Considerato che:

-     l’art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (convertito in Legge 24.07.2008 n. 126) ha disposto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

-     l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n 112 (convertito in Legge 06.08.2008 n. 133) ha confermato, per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti  dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui al  sopraccitato comma 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008, come convertito dalla L.126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

 

            Richiamato l’articolo l del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in Legge 24.07.2008 n. 126 ed, in particolare :

 

comma 1, “A decorrere  dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”;

comma 2, “Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

comma 3 L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6,comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni.

 

            Richiamata la Risoluzione 12/DF del 05.06.2008 con la quale il dipartimento per le politiche fiscali ha fornito un’analisi puntuale delle casistiche interessate dalla norma di esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

            Richiamata la Risoluzione 1/DF del 04 marzo 2009 con la quale il dipartimento per le politiche fiscali  ha fornito chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le quali è esteso il beneficio dell’esenzione di cui all’art. 1 del D.L. 93/2008, come convertito in L. 126/2008;

 

 

Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 artt. 52 e 59;

 

Richiamato l'art. 3, commi 48 e 51, della L. 662 del 23.12.1996;

 

Richiamato l’art. 2, comma 45, del D. L. 262/2006 come convertito con L. 286/2006;

 

            Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.03.2007 come successivamente modificato con delibera di C.C. n.  17 del 27.03.2008;

 

            Considerato che sin dall’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili il comune di Villa di Serio ha sempre deliberato l’applicazione dell’aliquota unica del 5 per mille;

           

            Richiamata, da ultimo, la Deliberazione di C.C. n. 18 del 27 marzo 2008 con la quale è stata confermata, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, l’applicazione dell’aliquota unica del 5 (cinque) per mille, nonchè nella misura di € 103,30 la detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del citato D. Lgs 504/92 e successive modificazioni;

 

            Verificato l'andamento delle entrate tributarie ed, in particolare, delle entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili nel corso dell'anno 2008;

 

Richiamata la “certificazione relativa ai minori introiti I.C.I. anno 2008” prot. n. 4999 del 29.04.2009, sottoscritta dal responsabile Ufficio Tributi, Segretario Comunale e dall’Organo di revisione, redatta secondo il modello approvato con D.M. 01.04.2009;

           

Considerate le esigenze di bilancio e la necessità di salvaguardare la qualità dei servizi da garantire e ritenuto di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 (cinque) per mille e la detrazione per abitazione principale di € 103,30;

 

Richiamata la Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003, con la quale sono state determinate le nuove modalità di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle delibere di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni;

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 15 del 30.03.2009 ed il relativo parere ivi espresso dal responsabile del Settore III;

 

Visto il parere espresso, sul presente deliberato, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del servizio competente;

 

Con voti:

 

ü      favorevoli    n. 15

 

ü      contrari       n. 0 (zero)

 

ü      astenuti        n. 0 (zero)

 

espressi per alzata di mano da n.  15 Consiglieri presenti e votanti;

 

 

 


 

DELIBERA

 

1.      di confermare per l’anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 (cinque) per mille (art. 6 del d. Lgs 504/92) e la detrazione per abitazione principale nella misura di € 103,30 (art.8, comma 2, D. Lgs 504/92);

 

2.      di dare atto che, nel rispetto del comma 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008 (convertito in L. 126/2008) e del comma 30 dell’art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 (convertito in L. 133/2008), non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì confermate l’aliquota e la detrazione per abitazione principale previste per l’anno 2008;

 

3.      di dare atto che il minor gettito ICI conseguente alle disposizioni di esenzione dall’imposta per le unità destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, esenzione disciplinata dall’art. 1, commi 1-2-3, del DL. 93/2008 come convertito in L. 126/2008, sarà rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo, sulla base dell’apposita certificazione di cui alle premesse (art. 1 comma 4 DL 93/2008 – art. 77-bis comma 32 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008), sottoscritta dal Responsabile dell’ufficio tributi, dal Segretario comunale e dal revisore dei conti e trasmessa, per la verifica della veridicità, alla corte dei Conti, così come previsto dall’art.2 del D.L. 154/2008 convertito in L. 189/2008.

 

4.       di incaricare il Responsabile del Servizio tributi degli adempimenti connessi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze così come da istruzioni diramate con la Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;

 

5.      di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

 

             


 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to  Mario Morotti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Vezzoli

 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 18/05/2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Vezzoli

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  _______________ essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Villa di Serio, _______________

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Vezzoli

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

 

Villa di Serio  18/05/2009

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Vezzoli