|
Provincia di Bergamo |
|
Originale |
N° 18 del 27/03/2008 |
OGGETTO: |
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA I.C.I. E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2008 |
L'anno duemilaotto, addì ventisette del mese di marzo alle ore 20.30, nella Sala Consiliare presso il municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mario Morotti il Consiglio Comunale.
N. |
Cognome e Nome |
Presenti |
Assenti |
| |
1 |
SI |
|
| ||
2 |
|
| |||
3 |
|
| |||
4 |
|
| |||
5 |
|
| |||
6 |
|
| |||
7 |
|
| |||
8 |
|
| |||
9 |
|
| |||
10 |
|
| |||
11 |
|
| |||
12 |
|
| |||
13 |
|
| |||
14 |
|
| |||
15 |
|
| |||
16 |
|
| |||
17 |
| ||||
|
|||||
Partecipa con le funzioni di segretario la Dott.ssa Alberta Vatta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
OGGETTO: |
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA I.C.I. E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2008 |
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Villa di Serio, li 27/03/2008 |
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III° - SERVIZIO TRIBUTARIO E COMMERCIO |
Il Sindaco illustra l’argomento oggetto del presente deliberato precisando che si propone al Consiglio la conferma dell’aliquota I.C.I. e della detrazione per abitazione principale già deliberate per l’anno 2007:
- aliquota unica: 5 ‰ ;
- detrazione per abitazione principale € 103,30.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 20.12.2007 che, all’art. 1, così dispone: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008”;
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31.05.2008 con Decreto del Ministero dell’interno del 20.03.2008;
Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come successivamente modificato ed integrato, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
Richiamato, in particolare, l’art. 6 del D. Lgs 504/92, come modificato dal comma 156 dell’art.1 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che prevede (in deroga alla norma generale prevista dal D. Lgs 267/2000) la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione con la quale viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, nonchè la detrazione per l’abitazione principale;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 (quattro) per mille, né superiore al 7 (sette) per mille;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.504/92, l’imposta dovuta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno di riferimento;
Richiamato il comma 5 dell’art.1 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) che ha disposto l’inserimento, dopo il comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, dei commi 2-bis e 2-ter ai sensi dei quali, fatta eccezione per le abitazioni di categoria catastale A/1-A/8 e A/9, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae (oltre alla detrazione deliberata dal Comune ai sensi dell’art. 8, comma 2) un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, con la precisazione che l’ulteriore detrazione, comunque, non superiore a 200,00 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
Richiamato il comma 6, lett.b), dell’art. 1 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) che ha disposto l’inserimento, dopo il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs n. 504/1992, del comma 3 bis con la previsione per la quale il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e beneficiando della detrazione deliberata dall’ente e dell’ulteriore detrazione prevista dal nuovo comma 2 bis dell’art. 8 del D. Lgs n. 504/92, il tutto in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
Richiamato il comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per. l’anno 2008) che così prevede: “La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 (ulteriore detrazione dell’1,33 per mille) è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello stato, ai singoli comuni”. Entro il 30 aprile 2008 i comuni trasmetteranno al Ministero dell’interno certificazione previsionale del minor gettito I.C.I. anno 2008; il trasferimento compensativo sarà erogato sulla base dell’ammontare riconosciuto in via previsionale, per una quota del 50%, entro il 16 giugno e per il restante 50% entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Eventuali conguagli saranno disposti entro il 31 maggio dell’anno successivo secondo modalità che verranno determinate con successivo decreto ministeriale;
Richiamate le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DPF del 31.01.2008 e n. 5/DPF del 15.02.2008 che forniscono chiarimenti in merito all’applicazione della previsione relativa all’ulteriore detrazione “dell’1,33 per mille della base imponibile” di cui al comma 5 dell’art. 1 della L. 244/2007;
Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 artt. 52 e 59;
Richiamato l'art. 3, commi 48 e 51, della L. 662 del 23.12.1996;
Richiamato l’art. 2, comma 45, del D. L. 262/2006 come convertito con L. 286/2006;
Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.03.2007 come successivamente modificato con delibera di C.C. n. 17 del 27.03.2008;
Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 14 del 28 marzo 2007 con la quale è stata determinata nella misura unica del 5 (cinque) per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, e nella misura di € 103,30 la detrazione per l’abitazione principale, sempre per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del citato D. Lgs 504/92 e successive modificazioni;
Dato atto che la contrazione delle entrate statali e i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono un’attenta valutazione delle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;
Verificato l'andamento delle entrate tributarie ed, in particolare, dell'imposta comunale sugli immobili nel corso dell'anno 2007;
Considerate le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire e ritenuto di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 (cinque) per mille e la detrazione per abitazione principale in € 103,30;
Richiamata la Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003, con la quale sono state determinate le nuove modalità di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle delibere di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni;
Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Uditi gli interventi sopra riportati;
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge;
1. di determinare, ai sensi dell’art.6 del D. Lgs 504/92, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2008, nella misura unica del 5 (cinque) per mille e, ai sensi dell’art.8, comma 2, del D. Lgs 504/92, la detrazione per abitazione principale nella misura di € 103,30;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio tributi degli adempimenti connessi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come da istruzioni diramate con la Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione, con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
4. Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO |
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _______________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. |
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Villa di Serio, _______________ |
|