Aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi:

 

a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) unità immobiliare appartenente a Cooperativa a proprietà indivisa adibita a dimora abituale dei soci assegnatari;

c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;

d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero e sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai propri genitori od ai propri figli a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito;

g) due o più unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai  fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui è stata presentata la richiesta di variazione;

h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore;

i) pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;

 

Aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili;

 

Aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'art. 9 del regolamento per l’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilità  o fatiscenza è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;

 

Aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per i quali a seguito di concessione edilizia siano stati iniziati i lavori di ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni.

 

2. DI DETERMINARE la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali è prevista l'aliquota del 5 per mille in Euro 113,62. Alle pertinenze si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita per l'abitazione principale;