LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'I.C.I l'Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il Titolo I capo I del D.lgs. 30 dicembre 1992 N° 504 e dallo stesso disciplinata con le modifiche ed integrazioni introdotte con i provvedimenti legislativi;
VISTA la delibera C.C. N°10 del 25.3.1999 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'I.C.I;
VISTA la delibera C.C.N°15 del 29.2.2000 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTA la delibera G.C. N°16 del 29.2.2000 con la quale sono state approvate le aliquote I.C.I. per l’anno 2000;
VISTA la delibera C.C. N°4 del 7.2.2001 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili;
VISTE le delibere G.C. N°25 del 15.2.2001 e N°18 del 4.2.2002 con la quale sono state approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 e 2002;
VISTA la delibera C.C.N°9 del 25.2.2003 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili;
VISTA la delibera G.C. N°40 del 27.2.2003 avente ad oggetto: "Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Approvazione aliquote, riduzioni, detrazioni e modalità applicative per l'anno 2003";
VISTA la legge 28 dicembre 2001 N° 448 art. 27 comma 8 con il quale è stato sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 N°388 del seguente tenore:" Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 N°360 recante istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef e successive modificazioni e integrazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
VISTA la delibera G.C. N°29 del 26.2.2004 con il quale sono state approvate le aliquote ICI per l’anno 2004;
VISTO il decreto Legge 314 del 30.12.2004 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 28.2.2004;
VISTA la legge N°311 del 30.12.2004 recante: “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005);
RITENUTO dover determinare le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2005 in conformità al vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000 dai Responsabili dei Servizi;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI STABILIRE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di questo Comune con effetto dall'1.1.2005:
Aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi:
a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) unità immobiliare appartenente a Cooperativa a proprietà indivisa adibita a dimora abituale dei soci assegnatari;
c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero e sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai propri genitori od ai propri figli a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito;
g) due o più unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui è stata presentata la richiesta di variazione;
h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore;
i) pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;
Aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili;
Aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'art. 9 del regolamento per l’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilità o fatiscenza è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;
Aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per i quali a seguito di concessione edilizia siano stati iniziati i lavori di ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni.
2. DI DETERMINARE la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali è prevista l'aliquota del 5 per mille in Euro 113,62. Alle pertinenze si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita per l'abitazione principale;
3. DI DARE ATTO che l'estensione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento è subordinata alla presentazione di autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000 o comunicazione in conformità al vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
4. DI DARE ATTO che alla determinazione delle aliquote di cui alla presente deliberazione nonché alla definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale in conformità ai disposti di cui al comma 4 dell'art. 58 del D.lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI DICHIARARE con separata votazione all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. 267 del 18.8.2000.