ESTRATTO DISPOSITIVO DELIBERA DI C.C. N° 7 DEL 2/02/2009 PUBBLICATA IL 12/02/2009 AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2009”
COMUNE DI TREVIGLIO PROVINCIA DI BERGAMO COD. ISTAT L400
IL CONSIGLIO COMUNALE
“OMISSIS”
D E L I B E R A
DI APPROVARE per l'anno 2009 le aliquote e detrazioni I.C.I da applicarsi in questo Comune confermando quelle deliberate per l’anno 2008 come di seguito riportate;
A) aliquota I.C.I. ordinaria del 7 per mille;
B) aliquota I.C.I. RIDOTTA al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze come individuate dal vigente Regolamento ICI;
2) DI DETERMINARE le detrazioni per l’abitazione principale, come segue:
A- € 156,00 annue per i contribuenti con reddito complessivo del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad € 15.500,00 decurtato della deduzione per abitazione principale;
B)- € 207,00 annui per i contribuenti diversamente abili o che convivano con soggetti diversamente abili, individuati ai sensi della legge n. 104/1992 (sono equiparati ai soggetti diversamente abili i soggetti riportanti invalidità del 100%);
C) € 207,00 annui per i contribuenti inseriti in nuclei familiari composti da almeno 6 persone, a condizione che nessun componente del nucleo familiare possegga immobili residenziali ricadenti nelle categorie A01 e A08;
D)- € 105,00 annui in tutti gli altri casi e nei casi di concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti e affini come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I:.
La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare o della convivenza non posseggano altre unità immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto B e C spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.
I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettere A) B) e C) dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16/06/2009 l’apposita autocertificazione predisposta dall’ufficio tributi. Tale termine è prorogato al 16/12/2009 qualora l’immobile venga acquisito nel secondo semestre dell’anno 2009.
Le autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.