PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

ESTRATTO DISPOSITIVO DELIBERA DI C.C. N° 7 DEL 2/02/2009 PUBBLICATA IL 12/02/2009 AVENTE AD OGGETTO:   “DETERMINAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  E   DELLE    DETRAZIONI   RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER  L’ANNO 2009”

 

COMUNE DI TREVIGLIO             PROVINCIA DI BERGAMO                      COD. ISTAT  L400

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

“OMISSIS”

 

D E L I B E R A

 

 

 

DI APPROVARE per l'anno 2009 le aliquote e detrazioni I.C.I  da applicarsi in questo Comune confermando quelle deliberate per l’anno 2008 come di seguito riportate;

 

A) aliquota I.C.I. ordinaria del 7 per mille;

 

B) aliquota I.C.I. RIDOTTA al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze come individuate dal vigente Regolamento ICI;

 

 

2) DI DETERMINARE le detrazioni per l’abitazione principale, come segue:

 

A- € 156,00  annue per i contribuenti con reddito complessivo del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad   € 15.500,00  decurtato della deduzione per abitazione principale;

 

B)- € 207,00  annui per i contribuenti diversamente abili o che convivano con soggetti diversamente abili, individuati ai sensi della legge n. 104/1992  (sono equiparati ai soggetti diversamente abili i soggetti riportanti invalidità del 100%);

 

C) € 207,00 annui per i contribuenti inseriti in nuclei familiari composti da almeno 6 persone, a condizione che nessun componente del nucleo familiare possegga immobili residenziali ricadenti nelle categorie A01 e A08;

 

D)- €  105,00 annui in tutti gli altri casi e nei casi di concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti e affini come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I:.

 

La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare o della convivenza non posseggano altre unità immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto B e C spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.

 

I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettere A) B) e C) dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16/06/2009 l’apposita autocertificazione predisposta dall’ufficio tributi. Tale termine è prorogato al 16/12/2009 qualora l’immobile venga acquisito nel secondo semestre dell’anno 2009.

Le autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.