ESTRATTO DISPOSITIVO DELIBERA DI C.C. N° 17 DEL 27/02/2008 PUBBLICATA L’ 11/03/2008 AVENTE AD OGGETTO:   “DETERMINAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  E   DELLE    DETRAZIONI   RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER  L’ANNO 2008”

 

COMUNE DI TREVIGLIO             PROVINCIA DI BERGAMO                      COD. ISTAT  L400

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

“OMISSIS”

 

D E L I B E R A

 

 

 

DI APPROVARE per l'anno 2008 le aliquote e detrazioni I.C.I  da applicarsi in questo Comune confermando quelle deliberate per l’anno 2007 come di seguito riportate;

 

A) aliquota I.C.I. ordinaria del 7 per mille;

 

B) aliquota I.C.I. RIDOTTA al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze come individuate dal vigente Regolamento ICI;

 

 

2) DI DETERMINARE le detrazioni per l’abitazione principale, come segue:

 

A- € 156,00  annue per i contribuenti con reddito complessivo del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad   € 15.500,00  decurtato della deduzione per abitazione principale;

 

B)- € 207,00  annui per i contribuenti diversamente abili o che convivano con soggetti diversamente abili, individuati ai sensi della legge n. 104/1992  (sono equiparati ai soggetti diversamente abili i soggetti riportanti invalidità del 100%);

 

C) € 207,00 annui per i contribuenti inseriti in nuclei familiari composti da almeno 6 persone, a condizione che nessun componente del nucleo familiare possegga immobili residenziali ricadenti nelle categorie A01 e A08;

 

D)- €  105,00 annui in tutti gli altri casi e nei casi di concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti e affini come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I:.

 

La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare o della convivenza non posseggano altre unità immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto B e C spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.

 

I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettere A) B) e C) dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16/06/2008 l’apposita autocertificazione predisposta dall’ufficio tributi

Tale termine è prorogato al 16/12/2008 qualora l’immobile venga acquisito nel secondo semestre dell’anno 2008.

Le autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.

 

3) DI DARE atto che la maggiore detrazione sull’abitazione principale introdotta dall’art 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244, pari all’1,33 per mille del valore imponibile (fino all’importo di € 200,00) dovrà essere sommata alle detrazioni spettanti al contribuente come previste dal p.to 2 della presente deliberazione;