IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

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D E L I B E R A

 

1. Di approvare  per l'anno 2007  le aliquote e detrazioni I.C.I.  come  di seguito riportate:

 

A) aliquota I.C.I ordinaria del 7 per mille;

 

B)   aliquota I.C.I.  RIDOTTA al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze;

 

2. Di stabilire altresì le detrazioni per l’abitazione principale, come segue:

 

A- € 156,00  annui per i contribuenti con reddito “complessivo” del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad   € 15.500,00 .(per reddito complessivo si intende quello indicato al rigo RN1 del mod. UNICO o rigo 6 del mod. 730 decurtato della deduzione per abitazione principale di cui al rigo RN3 del mod. UNICO oppure al rigo 8 del mod. 730);

 

B)- € 207,00  annui per i contribuenti diversamente abili o che convivano con soggetti diversamente abili, individuati ai sensi della legge n. 104/1992  (sono equiparati ai soggetti diversamente abili i soggetti riportanti invalidità del 100%);

 

C)- € 207,00 annui  per i contribuenti inseriti in nuclei familiari composti da almeno 6 persone, a condizione che nessun componente del nucleo familiare possegga immobili residenziali ricadenti nelle categorie A01 e  A08;

 

D) - €  105,00 in tutti gli altri casi e nei casi di concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti e affini come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I:.

 

La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare o della convivenza non posseggano altre unità immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto B e C spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.

 

I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettere A)   B)   e  C) dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio,    entro    il giorno   16/06/2007   l’apposita autocertificazione predisposta dall’ufficio tributi.

Tale termine è prorogato al 16/12/2007 qualora l’immobile venga acquisito nel secondo semestre dell’anno 2007.

I termini di presentazione di cui sopra sono perentori e le  autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.

 

                                                        OMISSIS

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