IL CONSIGLIO COMUNALE
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D E L I B E R A
1. Di approvare per l'anno 2007 le aliquote e detrazioni I.C.I. come di seguito riportate:
A) aliquota I.C.I ordinaria del 7 per mille;
B) aliquota I.C.I. RIDOTTA al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze;
2. Di stabilire altresì le detrazioni per l’abitazione principale, come segue:
A- € 156,00 annui per i contribuenti con reddito “complessivo” del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad € 15.500,00 .(per reddito complessivo si intende quello indicato al rigo RN1 del mod. UNICO o rigo 6 del mod. 730 decurtato della deduzione per abitazione principale di cui al rigo RN3 del mod. UNICO oppure al rigo 8 del mod. 730);
B)- € 207,00 annui per i contribuenti diversamente abili o che convivano con soggetti diversamente abili, individuati ai sensi della legge n. 104/1992 (sono equiparati ai soggetti diversamente abili i soggetti riportanti invalidità del 100%);
C)- € 207,00 annui per i contribuenti inseriti in nuclei familiari composti da almeno 6 persone, a condizione che nessun componente del nucleo familiare possegga immobili residenziali ricadenti nelle categorie A01 e A08;
D) - € 105,00 in tutti gli altri casi e nei casi di concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti e affini come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I:.
La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare o della convivenza non posseggano altre unità immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto B e C spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.
I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettere A) B) e C) dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16/06/2007 l’apposita autocertificazione predisposta dall’ufficio tributi.
Tale termine è prorogato al 16/12/2007 qualora l’immobile venga acquisito nel secondo semestre dell’anno 2007.
I termini di presentazione di cui sopra sono perentori e le autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.
OMISSIS
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