ESTRATTO DELIBERA DI G.M. N° 9 DEL 19/01/2005 AD OGGETTO:

                               DETERMINAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  E   DELLE    DETRAZIONI   RELATIVE

                               ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005-

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI APPLICATE NELL’ANNO 2004.

 

 

 

                                                                                     LA GIUNTA MUNICIPALE

 

"OMISSIS"

 

D E L I B E R A

 

1) DI CONFERMARE per l'anno 2005  le aliquote e detrazioni I.C.I. così come approvate per l’anno 2004 e di seguito riportate:

 

A) aliquota I.C.I ordinaria del 6 per mille;

 

B)  aliquota I.C.I. RIDOTTA al 4 per mille per le sole unità residenziali di proprietà dell’A.L.E.R. di Bergamo regolarmente concesse in locazione;

 

C) aliquota I.C.I.  RIDOTTA al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze;

 

D)  aliquota I.C.I. ELEVATA al 7 per mille per le unità sfitte.

 

Per unità immobiliare sfitta si  intende quella unità che pur essendo idonea all’uso a cui è destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno 12 mesi continuativi alla data del 30 giugno 2005;

 

2) DI CONFERMARE altresì le detrazioni per l’abitazione principale, come segue:

 

A- € 156,00  annue per i contribuenti con reddito “complessivo” del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad   € 15.493,71 .(per reddito complessivo si intende quello indicato al rigo RN1 del mod. UNICO o rigo 6 del mod. 730 decurtato della deduzione per abitazione principale di cui al rigo RN3 del mod. UNICO oppure al rigo 8 del mod. 730);

 

B)- € 207,00  annue per i contribuenti portatori di handicap o che convivano con soggetti portatori di handicap, individuati ai sensi della legge n. 104/1992  (sono equiparati ai portatori di handicap i soggetti riportanti invalidità del 100%);

 

C) - €  105,00 in tutti gli altri casi e nei casi di concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti e affini come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I:.

 

La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto B spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.

 

I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettere A)   B)   e

D) dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio,    entro    il giorno   30/06/2005   l’apposita autocertificazione predisposta dall’ufficio tributi

Tale termine è prorogato al 20/12/2005 qualora l’immobile venga acquisito nel secondo semestre dell’anno 2005.

I termini di presentazione di cui sopra sono perentori e le  autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.

 

"OMISSIS" 

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