ESTRATTO DELIBERA DI G.M. N° 9 DEL 19/01/2005 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE
ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005-
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI APPLICATE NELL’ANNO 2004.
LA GIUNTA MUNICIPALE
"OMISSIS"
D E L I B E R A
1) DI CONFERMARE per l'anno 2005 le aliquote e detrazioni I.C.I. così come approvate per l’anno 2004 e di seguito riportate:
A) aliquota I.C.I ordinaria del 6 per mille;
B) aliquota I.C.I. RIDOTTA al 4 per mille per le sole unità residenziali di proprietà dell’A.L.E.R. di Bergamo regolarmente concesse in locazione;
C) aliquota I.C.I. RIDOTTA al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze;
D) aliquota I.C.I. ELEVATA al 7 per mille per le unità sfitte.
Per unità immobiliare sfitta si intende quella unità che pur essendo idonea all’uso a cui è destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno 12 mesi continuativi alla data del 30 giugno 2005;
2) DI CONFERMARE altresì le detrazioni per l’abitazione principale, come segue:
A- € 156,00 annue per i contribuenti con reddito “complessivo” del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad € 15.493,71 .(per reddito complessivo si intende quello indicato al rigo RN1 del mod. UNICO o rigo 6 del mod. 730 decurtato della deduzione per abitazione principale di cui al rigo RN3 del mod. UNICO oppure al rigo 8 del mod. 730);
B)- € 207,00 annue per i contribuenti portatori di handicap o che convivano con soggetti portatori di handicap, individuati ai sensi della legge n. 104/1992 (sono equiparati ai portatori di handicap i soggetti riportanti invalidità del 100%);
C) - € 105,00 in tutti gli altri casi e nei casi di concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti e affini come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I:.
La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto B spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.
I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettere A) B) e
D) dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 30/06/2005 l’apposita autocertificazione predisposta dall’ufficio tributi
Tale termine è prorogato al 20/12/2005 qualora l’immobile venga acquisito nel secondo semestre dell’anno 2005.
I termini di presentazione di cui sopra sono perentori e le autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.
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