1. Di procedere alla determinazione delle aliquote I.C.I. applicabili nell’Esercizio Finanziario 2009, sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., come segue:
TIPOLOGIA IMMOBILE |
ALIQUOTA |
ABITAZIONE PRINCIPALE (Ad eccezione delle U.I. di categoria catastale A1, A8 e A9) |
ESENTI ai sensi dell’art. 1 – 1° comma della Legge 24.07.2008, n. 126 |
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (Ad eccezione delle pertinenze delle U.I. di categoria catastale A1, A8 e A9) | |
UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D’USO A GENITORI O FIGLI CHE VI HANNO STABILITO LA PROPRIA RESIDENZA - ART. 10 – 2° COMMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. - (Ad eccezione delle U.I. di categoria catastale A1, A8 e A9) | |
ABITAZIONE PRINCIPALE (U.I. di categoria catastale A1, A8 e A9) |
6 PER MILLE |
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (Pertinenze delle U.I. di categoria catastale A1, A8 e A9) |
6 PER MILLE |
UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D’USO A GENITORI O FIGLI CHE VI HANNO STABILITO LA PROPRIA RESIDENZA - ART. 10 – 2° COMMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. - (U.I. di categoria catastale A1, A8 e A9) |
6 PER MILLE |
ALTRI CASI |
7 PER MILLE |
dando atto che le stesse costituiscono una conferma delle aliquote vigenti nell’Esercizio Finanziario 2008.
2. Di determinare in €. 103,29 l’importo della detrazione per l’abitazione principale, limitatamente alle unità immobiliari di categoria catastale A1 – A8 e A9, dando atto che, ai sensi dell’art. 11 – 4° comma del Regolamento comunale I.C.I., se l’ammontare della detrazione stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale stessa.
3. Di dare atto che la detrazione di cui al precedente punto 2), limitatamente alle unità immobiliari di categoria catastale A1 – A8 e A9, trova applicazione, ai sensi dell’art. 10 – 2° comma del Regolamento comunale I.C.I., anche nel caso di unità immobiliari concesse in comodato d’uso ai genitori o figli che via hanno stabilito la propria residenza.