5- ALIQUOTA I.C.I.
Di stabilire nel 7 per mille, senza alcuna differenziazione, l’aliquota per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili-
Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48/51/52 lett.a) dell’art. 3 Legge n. 662/96.
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, nella quale deve indicare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche.
Di dare atto che, per l’assunzione delle sopra esposte determinazioni, si sono tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione, che viene così rispettato.