ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 21.02.2008 OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2008 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.         

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario che unitamente ai prescritti pareri di competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 

Sentito il consigliere Gamba Stefano il quale rileva di non avere il dato relativo al gettito derivante dall’aliquota 6‰ e quello derivante dal 7‰ e sarebbe stato necessario conoscerlo per poter fare una proiezione e capire quanto vale un punto in meno per l’ICI e quindi valutare se è possibile gravare meno sui cittadini;

Manca, prosegue Gamba, l’attenzione sulle politiche fiscali non pensando che le diverse politiche fiscali potrebbero portare dei vantaggi sia al Comune che alla popolazione;

 

Il consigliere Stecchetti Michele intervenendo sottolinea come debbano essere sempre i Comuni a valutare una possibile riduzione del peso fiscale a carico dei propri cittadini, dimenticando come il governo centrale negli ultimi due anni ha gravato sui cittadini in maniera forte;

Da tener presente, prosegue Stecchetti Michele, che il Comune deve garantire i servizi e quindi sono evidenti le difficoltà in tal senso;

 

Il consigliere Salvi Marco fa presente come sentire che noi non abbiamo attenzione alle politiche fiscali da parte di un settore politico che ha aumentato il peso fiscale dei cittadini, mi sembra eccessivo;

 

Il consigliere Gamba Emiliana sottolinea come il Comune è più vicino ai cittadini e quindi si può adottare iniziative ed atti che possono favorire i cittadini, sarebbe importante farlo;

 

Premesso quanto sopra il Sindaco pone all’approvazione la proposta in esame;

 

Con voti favorevoli nr. 12, voti contrari nr. 2 (Gamba Stefano e Gamba Emiliana) e astenuti nessuno espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

1.      Di  approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, significando che il Responsabile del Settore provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti per dare attuazione alla presente;

 

2.      Con nr. 12 voti favorevoli, nr. 2  voti contrari (Gamba Stefano e Gamba Emiliana) e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Anno 2008 – Determinazione delle aliquote e detrazione per abitazione principale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Visto il D. Lgs 30.12.1992 nr. 504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – così come modificato dalla Legge 23.12.1996 nr. 662;

            Visto che l’articolo 1 – comma 169 – della Legge nr. 296/06 (c.d. Legge Finanziaria 2007) conferma quanto stabilito dall’articolo 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 nr. 448 (c.d. Legge Finanziaria 2002), ossia il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28.09.1998 nr. 360, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto che il predetto articolo ha aggiunto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e delle aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti;

 

Considerato inoltre che l’articolo 1 – comma 156 della Legge Finanziaria 2007 modifica l’articolo 6 – comma 1 – primo periodo del D. Lgs. nr. 504/1992, ponendo in capo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’aliquota per l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Visto altresì che l’articolo 8 del D.Lgs. 30.12.1992 nr. 504, così come modificato dall’articolo 3 comma 55 L. nr. 662/96, prevede delle riduzioni e detrazioni d’imposta, tra le quali la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in alternativa, l’importo della detrazione, stabilito per legge nella misura di € 103,29, può essere elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

            Visto inoltre che il comma 56 dell’articolo 3 della L. nr. 662/96 concede la facoltà ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa NON risulti locata;

 

            Visti i commi 48, 51 e 52 dell’articolo 3 della L. nr. 662/96 con i quali viene stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., mentre le tariffe d’estimo dei terreni dominicali sono rivalutati del 25 per cento;

 

            Considerato che per il periodo 1993/2002 è stata applicata l’aliquota del 5 (cinque) per mille unica per tutte le tipologie di immobili, con un gettito di circa € 820.000,00 annui, mentre per gli Anni 2003 e 2004 l’aliquota è stata così differenziata:

 

 

            Richiamate le motivazioni riportate nella propria deliberazione nr. 11 del 28.01.2003 in merito alla differenziazione delle aliquote I.C.I.;

 

            Visto che il gettito relativo all’Anno 2003 è stato pari a € 832.718,28, mentre per l’Anno 2004 € 891.872,49;

 

            Visto che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 168 del 23.12.2004 si è proceduto ad aumentare l’aliquota per tutte le tipologie di immobili (comprese le aree fabbricabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D, per le motivazioni in essa esposte, dal 5 al 6 per mille;

 

Considerato che per l’Anno 2006 si sono confermate le medesime aliquote applicate dal 1° Gennaio 2005 (deliberazione di Giunta Comunale nr. 22 del 02.03.2006);

 

            Considerato che per l’Anno 2007 le aliquote I.C.I. applicate sono state le seguenti (deliberazione consiliare nr. 9 del 23.03.2007):

 

-         6 (sei) per mille per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;

-         7 (sette) per mille per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

Valutata la necessità di confermare anche per l’Anno 2008 le aliquote I.C.I. già applicate per lo scorso anno, rinnovando altresì l’aumento della detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 113,62, e dando atto che la minore entrata derivante da tale incremento viene coperta con l’aumento del 5 % degli estimi catastali;

 

            Visto che con le aliquote sopra riportate e la detrazione per abitazione principale stabilita nella misura di € 113,62 viene stimata una entrata pari a € 1.130.000,00, entrata necessaria per garantire il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione 2008 ed allo scopo di assicurare gli attuali livelli dei servizi consolidati alla cittadinanza;

 

            Richiamata la Legge 24.12.2007, nr. 244 (c.d. Legge Finanziaria 2008) che ha previsto all’articolo 1 – commi 5-8 – ai fini I.C.I. una ulteriore detrazione per i contribuenti, in aggiunta a quella ordinaria, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile, sfruttabile fino ad un massimo di € 200,00 e comunque fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

 

            Che tale novità, conseguentemente, comporta un minor gettito per i Comuni, quantificabile nella misura di € 130.000,00 per questa Amministrazione Comunale;

 

Appreso che tale minor gettito sarà comunque rimborsato dallo Stato sulla base di apposita certificazione da inviare al Ministero dell’Interno entro il 30 Aprile p.v., e che tale trasferimento compensativo verrà erogato, sull’ammontare riconosciuto in via previsionale, per il 50% entro il 16 Giugno e per la restante parte entro il 16 Dicembre dell’anno in cui è applicato il beneficio, con conguaglio da effettuarsi entro il 31 Maggio dell’anno successivo, determinato secondo le modalità che verranno stabilite con Decreto Mef;

 

            Ritenuto inoltre necessario considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            Visto l’articolo 6 del D.Lgs. nr. 504/1992 relativamente alla competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di aliquote;

 

            Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;

 

Con voti favorevoli __________ astenuti __________ contrari __________, espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

 

1.                  Di determinare per l’Anno 2008 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

 

-         6 (sei) per mille per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;

-         7 (sette) per mille per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

2.                  Di stabilire anche per il corrente anno la detrazione per abitazione principale nella misura di € 113,62, (centotredici/62), dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

 

3.                  Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4.                  Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore GESTIONE RISORSE, per quanto di conoscenza e per i provvedimenti di competenza, anche in virtù della novità ai fini della predetta imposta introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, e meglio illustrata in premessa;

 

5.                  Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli nr. __________, contrari nr. __________, astenuti nr. __________, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma del D.Lgs. nr. 267/2000.

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 21.02.2008 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2008: DETRAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario che unitamente ai prescritti pareri di competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 

Preso atto del contenuto della stessa e della relazione introduttiva del Sindaco;

 

Sentito il consigliere Gamba Stefano il quale sottolinea la mancanza in questa delibera della quantificazione della minore entrata a seguito di una scelta del genere;

Si pone altresì la domanda se il Comune ha la facoltà di innalzare e/o abbassare il livello ISEE per accedere a queste detrazioni;

Si chiede altresì, prosegue Gamba, quante siano le famiglie che possono beneficiare di queste detrazioni evidenziando che trattasi di delibera di facciata;

Conclude, facendo presente che la proposta in esame non risponde al disagio esistente sul territorio ed per questo che esprimerà voto contrario;

 

Il consigliere Gamba Emiliana sottolinea come tutti gli anni ci troviamo in questa situazione a richiedere sempre queste cose e non riceviamo alcuna risposta;

E’ un dato che non si riesce ad avere e non risolviamo il problema a nessuno come tutti gli anni;

 

Premesso tutto quanto sopra, viene posta ai voti la proposta in esame;

 

Con voti favorevoli nr. 9, voti contrari nr. 3 (Tasca, Gamba Stefano e Gamba Emiliana) e astenuti nessuno espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 

3.      Di  approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, significando che il Responsabile del Settore provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti per dare attuazione alla presente;

 

4.      Con nr. 9 voti favorevoli, nr. 3  voti contrari (Tasca, Gamba Stefano e Gamba Emiliana) e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Anno 2008: detrazione a favore dei soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’articolo 3 del D.L. 11.03.1997 nr. 50 con il quale si precisa che la facoltà prevista dal 3° comma dell’articolo 8 del D.Lgs. nr. 504/92, così come modificato dall’articolo 3 – comma 55 della L. 23.12.1996, nr. 662, può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 10 del 23.03.2007 con la quale è stata prevista per l’Anno 2007 una maggiore detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili a favore di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Visto che l’art. 37 – comma 13 – D.L. nr. 223/06 convertito nella Legge nr. 248/06 ha modificato l’art. 10 – comma 2 del D.Lgs. nr. 504/92 – unificando dal 2007 le date di versamento I.C.I. con quelle previste per i tributi erariali, spostandole per il versamento dell’acconto al 16 Giugno, e per il saldo al 16 Dicembre;

 

            Considerato che nella propria deliberazione nr. 10/2007, è stato stabilito che per beneficiare della detrazione prevista i contribuenti interessati devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune apposita domanda, corredata dell’attestazione I.S.E.E., entro il nuovo termine fissato al 16 Dicembre;

 

Vista inoltre la propria deliberazione nr. 27 del 26.06.2003 con la quale viene attribuito il significato sostanziale per cui la detrazione deve essere riconosciuta ai contribuenti che si trovano in determinate situazioni familiari ed economiche i quali possono possedere, oltre all’abitazione principale e relative pertinenze, anche terreni agricoli, purché questi non risultino aree edificabili;

 

Ritenuto opportuno riproporre, anche per l’Anno 2008, l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 113,62 a Euro 258,23 ai soggetti sotto elencati se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo al nucleo familiare non risulti superiore all’importo pari ad € 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00):

 

a)                  proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90%;

 

b)                 proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (L. nr. 382/70);

 

c)                  proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (L. nr. 381/70);

 

d)                  proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 2 componenti ultrasessantacinquenni;

 

e)                  proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 1 componente ultrasessantacinquenne;

Che, nel seguente modo, vengono rispettati gli equilibri di bilancio;

 

Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti favorevoli __________ astenuti __________ contrari __________, espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

 

  1. Di concedere, per l’Anno 2008, una maggiore detrazione per abitazione principale nell’importo di Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23) ai soggetti aventi i seguenti requisiti:

a)      proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90%;

b)      proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (L. nr. 382/70);

c)      proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (L. nr. 381/70);

d)      proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 2 componenti ultrasessantacinquenni;

e)      proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 1 componente ultrasessantacinquenne.

I soggetti sopraindicati avranno diritto alla maggiore detrazione se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo al nucleo familiare non risulti superiore all’importo di Euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00);

 

  1. Di stabilire che per beneficiare della detrazione in oggetto, i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 16 Dicembre 2008, apposita domanda, con allegata l’attestazione I.S.E.E. contenente il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che deve essere richiesto presso il Comune (SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA), o presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), o presso le sedi territoriali dell’I.N.P.S., ed unitamente al documento comprovante di appartenere ad una delle categorie sopra citate; la presentazione della domanda è condizione necessaria per poter usufruire del beneficio in questione;

 

  1. Di dare amplia pubblicità del termine previsto per beneficiare della maggiore detrazione;

 

  1. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui trattasi venga riconosciuta ai contribuenti proprietari della sola abitazione principale, delle relative pertinenze ed eventuali terreni agricoli, purché questi non risultino aree edificabili;

 

  1. Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli nr. __________, contrari nr. __________, astenuti nr. __________, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma del D.Lgs. nr. 267/2000.

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 21.02.2008 – OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE TERRENI EDIFICABILI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI ICI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile del Settore Tecnico che unitamente alla richiamata relazione di stima ed ai prescritti parere di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49-1° comma D.lgs.267/2000, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Fatto richiamo ai valori venali in comune commercio determinati all’art. 5 punto 5 del vigente regolamento ICI al fine di ridurre al minimo l’insorgenza di contenzioso;

Fatto richiamo altresì sempre all’art. 5 punto  5 del predetto regolamento il quale prevede per gli anni successivi l’aggiornamento dei predetti valori con deliberazione della Giunta Comunale, peraltro competente in materia se non inseriti nell’ambito di un regolamento;

Ravvisata l’opportunità di un aggiornamento dei valori di cui trattasi ai valori di mercato ed all’uopo vista la richiamata perizia di stima allegata;

Ritenuto procedere all’approvazione della proposta in esame significando che il Responsabile del Settore finanziario provvederà ad ogni adempimento inerente e conseguente per dare attuazione alla presente;

Con voto unanime legalmente espresso

D E L I B E R A

1.      Di approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale significando che il Responsabile del Settore Finanziario provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti per dare attuazione alla presente .

 

2.      Dare atto che con l’approvazione della presente deliberazione cesseranno di avere applicazione i valori di cui al richiamato atto consiliare.

 

3.      Dare comunicazione della presente ai capogruppo ai sensi dell’art. 125 D.lgs 267/2000.

 

4.      Con voto unanime legalmente espresso, dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.267/2000.

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE NR. 24 DEL ventuno del mese di febbraio duemilaotto.

 

Determinazione valore venale aree edificabili anno 2008 ai fini dell’I.C.I.

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Sorisole, con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2001 ha approvato le modifiche al regolamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) determinando altresì il valore venale delle aree fabbricabili;

 

Considerato che relativamente ai fabbricati in sede di accertamento e liquidazione è possibile fare riferimento a dati certi e desumibili dalle rendite catastali mentre per quanto concerne le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione nonché dei prezzi medi di mercato relativi ad aree aventi analoghe caratteristiche;

 

 Cio’ stante è opportuno stabilire delle linee guida perequative, che pur indicative per il contribuente, rappresentano i minimi tariffari da porre a base dell’imposta;

 

Considerato che la mancata determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili provoca l’insorgenza di numerosi contenziosi e , alfine di ridurne l’insorgenza, si è determinato il valore medio venale di riferimento per zone omogenee atteso che l’ultima determinazione è riferita all’anno 2001;

 

Vista la relazione di stima redatta dal Settore Gestione Territorio allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale con la quale si determinano i valori venali delle aree fabbricabili applicabili per l’anno 2008 attribuiti alle relative zone omogenee del P.R.G. vigente;

 

Vista la risoluzione del Ministero delle Finanze del 17.10.1997 n. 209/E;

 

Vista la Circolare del 31.12.1998, n. 269/E con la quale il Ministero delle Finanze ha emanato esplicazioni in merito alla esatta interpretazione della normativa;

 

Visto il Regolamento Cominale per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che ha differito al 31.03.2008 il termine per l’assunzione della deliberazione del Bilancio di Previsione 2008;

                                              

                                                          P R O P O N E

 

Di prendere atto dell’allegata relazione di stima redatta dal Responsabile del Settore III Gestione Territorio con la quale viene determinato il valore venale in commercio per l’anno 2008 delle aree riferite alle zone omogenee del P.R.G. vigente ai fini della determinazione dei valori delle aree fabbricabili soggette a imposizione del Imposta Comunale Immobili;

 

Di inviare copia della presente deliberazione al Responsabili dell’Ufficio Gestione Risorse per i relativi provvedimenti di competenza;

 

Di rendere con separata ed unanime votazione il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

 

In applicazione dell’art. 5 “base imponibile” del citato regolamento, al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, l’Amministrazione Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

 

La presente stima viene effettuata ai sensi del suddetto regolamento ed ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 446/1997;

 

DETERMINAZIONE VALORE TERRENI EDIFICABILI SUL TERRITORIO COMUNALE

 

RELAZIONE DI STIMA

 

L’Amministrazione Comunale di Sorisole, con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2001 ha approvato le modifiche al regolamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

In applicazione dell’art. 5 “base imponibile” del citato regolamento, al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, l’Amministrazione Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

 

La presente stima viene effettuata ai sensi del suddetto regolamento ed ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 446/1997;

 

La stima è assunta come valore medio e non come valore specifico di un immobile ben definito, poiché è indubbio, come ogni singola trattativa di compravendita determini valori propri, legati sia all’estensione sia alle altre caratteristiche peculiari del bene da alienare;

 

Le zone urbanistiche oggetto della presente stima sono quelle a destinazione residenziale (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 – C1-C2-C3-C4), non sono invece oggetto di stima le aree libere a destinazione D non presenti sul territorio;

 

Per determinare il valore venale medio delle aree edificabili presenti sul territorio comunale, sono stati assunti come riferimento i corrispettivi economici risultati dagli atti notarili, depositati presso l’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 18 della legge n. 47/1985, nonché i valori espressi degli operatori locali, in seguito all’indagine conoscitiva espletata dall’ufficio tecnico comunale presso i tecnici professionisti e le agenzie immobiliari;

 

Per quanto attiene le zone a destinazione residenziale sono emersi i seguenti valori medi risultanti dagli atti di compravendita e dai valori espressi nell’indagine conoscitiva su specificata

 

        Zona B1-B6                            € 190 al mq

Zona B3-B5-B8-B9               € 210 al mq

Zona B4                                   270 al mq

Zona C1                                  € 160 al mq

Zona C2                                  € 140 al mq

Zona C4                                  € 150 al mq

 

 

In riferimento alle zone a destinazione produttiva indicate nel riquadro “D” della deliberazione Consiliare n. 59   del 28.11.2001 i valori espressi si ritengono superati e pertanto non piu’ applicabili.

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 47 DEL 20.03.2008 OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 21.02.2008 RIGUARDANTE: DETERMINAZIONE VALORE TERRENI EDIFICABILI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI I.C.I.

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile della P.O. Settore Tecnico che unitamente al prescritto parere di competenza, espresso ai sensi dell’ art. 49-1° comma D.lgs.267/2000, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione;

Con voto unanime legalmente espresso

 

D E L I B E R A

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente quale parte

integrante e sostanziale significando che il Responsabile del Settore Economico – Finanziario

provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti per dare attuazione alla presente.

2. Dare comunicazione della presente ai capogruppo ai sensi dell’ art. 125 D.lgs 267/2000.

3. Con voto unanime legalmente espresso, dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs.267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la propria deliberazione nr. 24 del 21.02.2008, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. nr. 267/2000, avente per oggetto “Determinazione valore terreni edificabili sul territorio comunale ai fini I.C.I.”;

 

Considerato che con la predetta deliberazione si è preso atto della relazione di stima redatta dal Responsabile del Settore GESTIONE TERRITORIO con la quale viene determinato il valore venale in commercio per l’Anno 2008 delle aree riferite alle zone omogenee del P.R.G. vigente ai fini della determinazione dei valori delle aree fabbricabili soggette a imposizione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.;

 

Che nella relazione di stima è stato indicato quanto segue:

 

“… omissis… Le zone urbanistiche oggetto della presente stima sono quelle a destinazione residenziale (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 – C1-C2-C3-C4), omissis ….

Per quanto attiene le zone a destinazione residenziale sono emersi i seguenti valori medi risultanti dagli atti di compravendita e dai valori espressi nell’indagine conoscitiva su specificata

- Zona B1-B6                          € 190 al mq;

- Zona B3-B5-B8-B9               € 210 al mq;

- Zona B4                               € 270 al mq;

- Zona C1                               € 160 al mq;

- Zona C2                               € 140 al mq;

- Zona C4                               € 150 al mq …omissis”;

 

Che, per puro errore materiale, nella Zona B1-B6 non è stata riportata la categoria B2 che, evidentemente, deve essere ricompresa nella fascia il cui valore medio risulta essere pari ad € 190,00 al mq;

 

Ritenuto quindi procedere ad integrare la propria deliberazione nr. 24/2008 in ordine a quanto sopra illustrato;

 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore Gestione Territorio ed il parere contabile espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse, entrambi datati rispettivamente 20 Marzo 2008 ed inseriti nell’atto (art. 49 – comma 1 del D.Lgs. nr. 267/2000);

 

Ad unanimità di voti legalmente resi:

 

DELIBERA

 

  1. Per i motivi meglio evidenziati in premessa, di integrare la propria deliberazione nr. 24 del 21.02.2008, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. nr. 267/2000, avente per oggetto “Determinazione valore terreni edificabili sul territorio comunale ai fini I.C.I.”, e più precisamente:

 

- Nella relazione di stima redatta dal Responsabile del Settore GESTIONE TERRITORIO, facente parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta Comunale nr. 24/2008, laddove è stato indicato “Zona B1-B6 – € 190 al mq” si debba leggere ed intendere: “Zona B1-B2-B6 – € 190 al mq”;

 

  1. Di trasmettere copia della presente, per quanto di conoscenza, al Settore GESTIONE TERRITORIO, e per quanto di propria competenza, al Settore GESTIONE RISORSE;

 

  1. Con separata ed unanime votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma del D.Lgs. nr. 267/2000.