DELIBERA GIUNTA COMUNALE  NR.  9 DEL 23 03 2007

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI- ANNO 2007: DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Visto il D. Lgs 30 12 1992 nr.  504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – così come modificato dalla Legge 23 12 1996 nr.  662;

 

            Visto che l’art. 1 c. 169 della Legge 296 06 (legge finanziaria 07) conferma quanto stabilito dall’articolo 27 comma 8 Legge 28 12 2001 nr. 448 (Legge Finanziaria 2002,) ossia il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 09 1998 nr.  360, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto che lo stesso art. 1 c. 169 ha aggiunto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e delle aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti;

 

Visto inoltre che sempre la Legge finanziaria 2007 art. 1 comma 156 modifica l’art. 6 comma 1 primo periodo del D. Lgs 504 1992, ponendo in capo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’aliquota I.C.I.;

 

            Visto altresì che l’articolo 8 del D.Lgs. 30 12 1992 nr. 504, così come modificato dall’articolo 3 comma 55 L. 662 96, prevede delle riduzioni e detrazioni d’imposta, tra le quali la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in alternativa l’importo della detrazione, stabilito per legge nella misura di € 103.29, può essere elevato fino a € 258.23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

            Visto inoltre che il comma 56 dell’articolo 3 della L. 662 96 concede la facoltà ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            Visti i commi 48, 51 e 52 dell’articolo 3 della L. 662 96 con i quali viene stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., mentre le tariffe d’estimo dei terreni dominicali sono rivalutati del 25 per cento;

 

            Considerato che per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 è stata applicata l’aliquota del 5 PER MILLE UNICA per tutte le tipologie di immobili con un gettito di circa  € 8200000.00 annui, mentre per gli anni 2003 e 2004 l’aliquota è stata così differenziata:

 

-         5 (cinque) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;

-         7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

            Richiamate le motivazioni riportate nella propria deliberazione nr. 11 del 28 01 2003 in merito alla differenziazione delle aliquote I.C.I.;

 

            Visto che il gettito dell’anno 2003 è stato pari a € 832718,28 e per l’anno 2004 pari a € 891872.49;

 

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 168 del 23 12 2004 si è proceduto ad aumentare l’aliquota per tutte le tipologie di immobili (comprese le aree fabbricabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D, per le motivazioni in essa esposte, dal 5 al 6 per mille;

 

Visto che per l’anno 2006 si sono confermate le medesime aliquote applicate dall’ 1 1 05 con delibera di Giunta Comunale nr. 22 del 2 3 2006;

 

Ritenuto pertanto necessario confermare per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI:

 

-         6 (sei) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;

-         7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

            Ritenuto inoltre di aumentare anche per l’anno 2007 la detrazione per abitazione principale da € 103.29 a € 113.62, dando atto che la minore entrata derivante da tale incremento viene coperta con l’aumento del 5 % degli estimi catastali;

 

            Visto che con le aliquote sopra riportate e la detrazione per abitazione principale stabilita nella misura di € 113.62 viene stimata una entrata pari a € 1170000.00, entrata necessaria per garantire il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione 2007 e allo scopo di garantire gli attuali livelli dei servizi consolidati alla cittadinanza;

 

            Ritenuto inoltre di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            Visto il D. Lgs. 504 1992 art . 6 relativamente alla competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di aliquote;

 

            Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 del D.Lgs. 267 2000;

 

            Con voti favorevoli n. 11 e n. 2 astenuti (Gamba Emiliana e Zambelli):

 

DELIBERA

 

1.                  Di determinare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

 

-         6 (sei) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;

-         7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

2.                  Di stabilire per l’anno 2007 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 113.62, (centotredici/62) dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che la stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

 

3.                  Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4.                  Di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con la seguente votazione: voti favorevoli n. 11 e n. 2 astenuti (Gamba Emiliana e Zambelli), ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma del D.Lgs. 18 08 2000, nr. 267.

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE – D. Lgs. 18 08 2000 n. 267

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - del D. Lgs. 267 2000, il sottoscritto Responsabile del Settore GESTIONE RISORSE, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione, esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE

- rag. Angelica Bacuzzi -

Sorisole, 12 marzo 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  NR. 10 DEL 23 03 2007

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI- ANNO 2007- DETRAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’articolo 3 del D.L. 11 03 1997 nr. 50 con il quale si precisa che la facoltà prevista dal 3° comma dell’articolo 8 del D.Lgs. 504 92, così come modificato dall’articolo 3 – comma 55 della L. 23 12 1996, nr. 662, può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 19 del 30.03.2006 con la quale è stata prevista per l’anno 2006 una maggiore detrazione dell’imposta comunale sugli immobili a favore di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Richiamata altresì la propria deliberazione nr. 8 del 26.02.2003 con la quale è stato modificato il termine per la presentazione dell’autocertificazione finalizzata ad usufruire della maggiore detrazione I.C.I., ovvero dal 31 Luglio al 20 Dicembre;

 

Visto che l’art. 37 c. 13   D.L. 223 06 convertito nella Legge 248 06 ha modificato l’art. 10 comma 2 del D. Lgs 504 92 unificando dal 2007 le date versamento ICI con quelle previste per i tributi erariali, spostandole per il versamento dell’acconto al 16 giugno e per il saldo al 16 dicembre;

 

Ritenuto quindi necessario uniformarsi dal 2007 alla nuova scadenza del 16 dicembre quale termine ultimo per la presentazione dell’autocertificazione sopraccitata;

 

Vista inoltre la propria deliberazione nr. 27 del 26 06 2003 con la quale viene attribuito il significato sostanziale per cui la detrazione deve essere riconosciuta ai contribuenti che si trovano in determinate situazioni familiari ed economiche i quali possono possedere, oltre all’abitazione principale e relative pertinenze, anche terreni agricoli, purché questi non risultino aree edificabili;

 

Ritenuto opportuno riproporre anche per l’anno 2007 tale maggiore detrazione;

 

Ritenuto quindi adeguato provvedere ad aumentare la detrazione per abitazione principale da Euro 113.62 a Euro 258.23 ai soggetti sotto elencati se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo al nucleo familiare stesso non risulti superiore a € 8250.00:

 

a)                   proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90 %;

b)                   proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (L. 382 70);

c)                   proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (L. 381 70);

d)                   proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 2 componenti ultrasessantacinquenni;

e)                   proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 1 componente ultrasessantacinquenne;

 

Che, nel seguente modo, vengono rispettati gli equilibri di bilancio;

 

Uditi gli interventi dei consiglieri:

-          Il Sindaco sottolinea che le posizioni di cui nella proposta sono identiche da tredici anni;

-          Cons. Gamba Emiliana: non condivide le scelte in ordine alle detrazioni in oggetto e richiama le ragioni già espresse nella dichiarazione di voto relativa all’anno 2006

 

Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 D.Lgs. 267 2000;

 

Con voti favorevoli n. 12 e n. 1 astenuto (Gamba Emiliana);

 

DELIBERA

 

1.     Di concedere, per l’anno 2007, la detrazione per abitazione principale nell’importo di Euro 258.23 (duecentocinquantotto/23), ai soggetti aventi i seguenti requisiti:

 

a)                   proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90 %;

b)                  proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (L. 382 70);

c)                   proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (L. 381 70);

d)                  proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 2 componenti ultrasessantacinquenni;

e)                   proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 1 componente ultrasessantacinquenne;

 

I soggetti sopraindicati avranno diritto alla maggiore detrazione se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) relativo al nucleo familiare stesso non risulti superiore all’importo di Euro 8250.00 (ottomiladuecentocinquanta/00);

 

1.     Di stabilire che per beneficiare della detrazione in oggetto i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il nuovo termine del 16 dicembre 2007 per le motivazioni soprariportate, apposita domanda, con allegata l’attestazione I.S.E.E. contenente il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che deve essere richiesto presso il Comune (Settore Servizi alla Persona), o presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), o presso le sedi territoriali dell’I.N.P.S., ed unitamente al documento comprovante di appartenere ad una delle categorie sopra citate; la presentazione della domanda è condizione necessaria per poter usufruire del beneficio in questione;

 

2.        Di dare amplia pubblicità del nuovo termine previsto per beneficiare della maggiore detrazione;

 

3.        Di stabilire inoltre che la detrazione di cui trattasi venga riconosciuta ai contribuenti proprietari della sola abitazione principale, delle relative pertinenze ed eventuali terreni agricoli, purché questi non risultino aree edificabili;

 

4.        Di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134  –  4° comma del D.Lgs. 267 2000.

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE – D. Lgs. 18 08 2000 n. 267

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267 2000, il sottoscritto Responsabile del Settore GESTIONE RISORSE, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione, esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE

- rag. Angelica Bacuzzi -

Sorisole, 12 marzo 2007