DELIBERA GIUNTA COMUNALE  NR. 168 DEL 23/12/2004

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI- ANNO 2005: DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Visto il D.Lgs 30.12.1992 nr. 504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – così come modificato dalla Legge 23.12.1996 nr. 662;

 

            Considerato che l’articolo 6, così come modificato dalla L. 23.12.1996 nr. 662, stabilisce che il Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre, determina l’aliquota da adottare per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può diversificare l’aliquota entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

            Visto che l’articolo 27 comma 8 Legge 28.12.2001 nr. 448 (Legge Finanziaria 2002) ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28.09.1998 nr. 360, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

            Visto altresì che l’articolo 8 del D.Lgs. 30.12.1992 nr. 504, così come modificato dall’articolo 3 comma 55 L. 662/96, prevede delle riduzioni e detrazioni d’imposta, tra le quali la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in alternativa l’importo della detrazione, stabilito per legge nella misura di € 103,29, può essere elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

            Visto inoltre che il comma 56 dell’articolo 3 della L. 662/96 concede la facoltà ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            Visti i commi 48, 51 e 52 dell’articolo 3 della L. 662/96 con i quali viene stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., mentre le tariffe d’estimo dei terreni dominicali sono rivalutati del 25 per cento;

 

            Considerato che per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 è stata applicata l’aliquota del 5 PER MILLE UNICA per tutte le tipologie di immobili con un gettito di circa  € 820.000,00 annui, mentre per gli anni 2003 e 2004 l’aliquota è stata così differenziata:

 

-         5 (cinque) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;

-         7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

            Richiamate le motivazioni riportate nella propria deliberazione nr. 11 del 28.01.2003 in merito alla differenziazione delle aliquote I.C.I.;

 

            Visto che con propria deliberazione n. 91 del 4.8.2004 si era proceduto ad aumentare l’addizionale IRPEF dallo 0,20% allo 0,40% per le motivazioni meglio indicate nelle premesse della predetta deliberazione;

 

            Visto che dalla bozza di legge finanziaria in discussione in Parlamento si riscontra un nuovo blocco  in merito alla possibilità di aumentare le addizionali IRPEF per gli anni 2005 e 2006;

            Visto che questo Comune è ormai da anni che non procede ad effettuare aumenti di imposte e che pertanto risulta necessario e indispensabile, al fine di poter continuare nell’erogazione dei numerosi e importanti servizi e tenuto conto dei tagli operati dallo Stato ai trasferimenti erariali, procedere all’aumento dell’aliquota ICI; 

 

            Ritenuto pertanto necessario stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:

 

-         6 (sei) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;

-         7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

            Ritenuto inoltre di aumentare anche per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 113,62, dando atto che la minore spesa derivante da tale incremento viene coperta con l’aumento del 5 % degli estimi catastali;

 

            Visto che con le aliquote sopra riportate e la detrazione per abitazione principale stabilita nella misura di € 113,62 viene stimata una entrata pari a € 1.070.000,00, entrata necessaria per garantire il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione 2005 e allo scopo di garantire gli attuali livelli dei servizi consolidati alla cittadinanza;

 

            Ritenuto inoltre di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            Visto il D. Lgs. 267/2000 relativamente alla competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote;

 

            Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

            Ad unanimità di voti legalmente resi:

 

DELIBERA

 

1.                  Di determinare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

 

-         6 (sei) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;

-         7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

2.                  Di stabilire per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 113,62, (centotredici/62) dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che la stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

 

3.                  Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

4.                  Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267.

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE – D. Lgs. 18.08.2000 N. 267

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-contabile della presente deliberazione, esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE

- rag. Angelica Bacuzzi -

 

 

Sorisole, 21.12.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  NR. 54 DEL 17/12/2003

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI- ANNO 2005- DETRAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’articolo 3 del D.L. 11.03.1997 nr. 50 con il quale si precisa che la facoltà prevista dal 3° comma dell’articolo 8 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’articolo 3 – comma 55 della L. 23.12.1996, nr. 662, può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 48 del 19.12.2003 con la quale è stata prevista per l’anno 2004 una maggiore detrazione dell’imposta comunale sugli immobili a favore di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Richiamata altresì la propria deliberazione nr. 8 del 26.02.2003 con la quale è stato modificato il termine per la presentazione dell’autocertificazione finalizzata ad usufruire della maggiore detrazione I.C.I., ovvero dal 31 Luglio al 20 Dicembre;

 

Vista inoltre la propria deliberazione nr. 27 del 26.06.2003 con la quale viene attribuito il significato sostanziale per cui la detrazione deve essere riconosciuta ai contribuenti che si trovano in determinate situazioni familiari ed economiche i quali possono possedere, oltre all’abitazione principale e relative pertinenze, anche terreni agricoli, purché questi non risultino aree edificabili;

 

Ritenuto opportuno riproporre anche per l’anno 2005 tale maggiore detrazione;

 

Ritenuto quindi adeguato provvedere ad aumentare la detrazione per abitazione principale da Euro 113,62 (pari a Lire 220.000) a Euro 258,23 (pari a Lire 500.000) ai soggetti sotto elencati se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo al nucleo familiare stesso non risulti superiore a € 8.250,00 (pari a L. 15.974.228):

 

a)      proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90%;

 

b)      proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (L. 382/70);

 

c)      proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (L. 381/70);

 

d)      proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 2 componenti ultrasessantacinquenni;

 

e)      proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 1 componente ultrasessantacinquenne;

 

Che, nel seguente modo, vengono rispettati gli equilibri di bilancio;

 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Bugnetti Valter.

 

Uditi gli interventi:

 

Il Consigliere Gamba Stefano, apprendendo che i contribuenti che possono beneficiare dell’ulteriore detrazione sono solo ventidue, ritiene che ciò sia conseguenza “del livello dell’ISEE” e sostiene che occorre intervenire perché un numero maggiore di contribuenti possa usufruire della detrazione. Evidenzia che si rende conto che eventuali scelte in ordine all’innalzamento del valore ISEE produrrebbero degli effetti sul bilancio e perciò sostiene che: “Sarebbe forse meglio non applicare la maggiore detrazione visto gli esigui utenti che poi ne beneficiano. E’ una detrazione fasulla e propongo di non prevederla”.

 

Il Sindaco evidenzia che le considerazione di Gamba impongono delle scelte politiche. Esplicita che già con le detrazioni per l’abitazione principale il Comune agevola sensibilmente i cittadini e che l’ulteriore detrazione non è “un atto di aiuto” in quanto per le forme di assistenza esistono presso il Comune gli appositi Servizi sociali. Sostiene che i ventidue contribuenti beneficiari non sono da considerare “pochi”.

 

Il Consigliere Gamba sostiene che della delibera oggetto di approvazione non deve farsi “una bandiera perchè ciò sarebbe intellettualmente scorretto.

 

Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari n. 1 (Gamba), espressi nei modi di legge:

 

DELIBERA

 

  1. Di concedere, per l’anno 2005, la detrazione per abitazione principale nell’importo di Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23), pari a Lire 500.000, ai soggetti aventi i seguenti requisiti:

 

a)                   proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90%;

 

b)                  proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (L. 382/70);

 

c)                   proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (L. 381/70);

 

d)                  proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 2 componenti ultrasessantacinquenni;

 

e)                   proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 1 componente ultrasessantacinquenne.

 

I soggetti sopraindicati avranno diritto alla maggiore detrazione se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) relativo al nucleo familiare stesso non risulti superiore all’importo di Euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00), pari a Lire 15.974.228;

 

  1. Di stabilire che per beneficiare della detrazione in oggetto i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 20 Dicembre 2005, apposita domanda, con allegata l’attestazione I.S.E.E. contenente il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che deve essere richiesto presso il Comune (Settore Servizi alla Persona), o presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), o presso le sedi territoriali dell’I.N.P.S., ed unitamente al documento comprovante di appartenere ad una delle categorie sopra citate; la presentazione della domanda è condizione necessaria per poter usufruire del beneficio in questione;

 

  1. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui trattasi venga riconosciuta ai contribuenti proprietari della sola abitazione principale, delle relative pertinenze ed eventuali terreni agricoli, purché questi non risultino aree edificabili.

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE – D. Lgs. 18.08.2000 N. 267

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-contabile della presente deliberazione, esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE

- rag. Angelica Bacuzzi -

 

 

Sorisole, 06.12.2004