DELIBERA GIUNTA COMUNALE NR. 168 DEL
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI- ANNO 2005: DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
Visto il D.Lgs
Considerato che l’articolo 6, così come modificato dalla L.
Visto che l’articolo 27 comma 8 Legge
Visto altresì che l’articolo 8 del D.Lgs.
Visto inoltre che il comma 56 dell’articolo 3 della L. 662/96 concede la facoltà ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
Visti i commi 48, 51 e 52 dell’articolo 3 della L. 662/96 con i quali viene stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., mentre le tariffe d’estimo dei terreni dominicali sono rivalutati del 25 per cento;
Considerato che per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 è stata applicata l’aliquota del 5 PER MILLE UNICA per tutte le tipologie di immobili con un gettito di circa € 820.000,00 annui, mentre per gli anni 2003 e 2004 l’aliquota è stata così differenziata:
- 5 (cinque) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;
- 7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;
Richiamate le motivazioni riportate nella propria deliberazione nr. 11 del
Visto che con propria deliberazione n. 91 del
Visto che dalla bozza di legge finanziaria in discussione in Parlamento si riscontra un nuovo blocco in merito alla possibilità di aumentare le addizionali IRPEF per gli anni 2005 e 2006;
Visto che questo Comune è ormai da anni che non procede ad effettuare aumenti di imposte e che pertanto risulta necessario e indispensabile, al fine di poter continuare nell’erogazione dei numerosi e importanti servizi e tenuto conto dei tagli operati dallo Stato ai trasferimenti erariali, procedere all’aumento dell’aliquota ICI;
Ritenuto pertanto necessario stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:
- 6 (sei) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;
- 7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;
Ritenuto inoltre di aumentare anche per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 113,62, dando atto che la minore spesa derivante da tale incremento viene coperta con l’aumento del 5 % degli estimi catastali;
Visto che con le aliquote sopra riportate e la detrazione per abitazione principale stabilita nella misura di € 113,62 viene stimata una entrata pari a € 1.070.000,00, entrata necessaria per garantire il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione 2005 e allo scopo di garantire gli attuali livelli dei servizi consolidati alla cittadinanza;
Ritenuto inoltre di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Visto il D. Lgs. 267/2000 relativamente alla competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote;
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi:
1. Di determinare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
- 6 (sei) PER MILLE per tutte le tipologie di immobili (comprese aree edificabili) con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria D;
- 7 (sette) PER MILLE per gli immobili appartenenti alla categoria D;
2. Di stabilire per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 113,62, (centotredici/62) dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che la stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma del D.Lgs.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-contabile della presente deliberazione, esprime:
PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE
- rag. Angelica Bacuzzi -
Sorisole,
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI- ANNO 2005- DETRAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.
Visto l’articolo 3 del D.L.
Richiamata la deliberazione consiliare nr. 48 del
Richiamata altresì la propria deliberazione nr. 8 del
Vista inoltre la propria deliberazione nr. 27 del
Ritenuto opportuno riproporre anche per l’anno 2005 tale maggiore detrazione;
Ritenuto quindi adeguato provvedere ad aumentare la detrazione per abitazione principale da Euro 113,62 (pari a Lire 220.000) a Euro 258,23 (pari a Lire 500.000) ai soggetti sotto elencati se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo al nucleo familiare stesso non risulti superiore a € 8.250,00 (pari a L. 15.974.228):
a) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90%;
b) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (L. 382/70);
c) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (L. 381/70);
d) proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 2 componenti ultrasessantacinquenni;
e) proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 1 componente ultrasessantacinquenne;
Che, nel seguente modo, vengono rispettati gli equilibri di bilancio;
Udita l’illustrazione dell’Assessore Bugnetti Valter.
Uditi gli interventi:
Il Consigliere Gamba Stefano, apprendendo che i contribuenti che possono beneficiare dell’ulteriore detrazione sono solo ventidue, ritiene che ciò sia conseguenza “del livello dell’ISEE” e sostiene che occorre intervenire perché un numero maggiore di contribuenti possa usufruire della detrazione. Evidenzia che si rende conto che eventuali scelte in ordine all’innalzamento del valore ISEE produrrebbero degli effetti sul bilancio e perciò sostiene che: “Sarebbe forse meglio non applicare la maggiore detrazione visto gli esigui utenti che poi ne beneficiano. E’ una detrazione fasulla e propongo di non prevederla”.
Il Sindaco evidenzia che le considerazione di Gamba impongono delle scelte politiche. Esplicita che già con le detrazioni per l’abitazione principale il Comune agevola sensibilmente i cittadini e che l’ulteriore detrazione non è “un atto di aiuto” in quanto per le forme di assistenza esistono presso il Comune gli appositi Servizi sociali. Sostiene che i ventidue contribuenti beneficiari non sono da considerare “pochi”.
Il Consigliere Gamba sostiene che della delibera oggetto di approvazione non deve farsi “una bandiera perchè ciò sarebbe intellettualmente scorretto.
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari n. 1 (Gamba), espressi nei modi di legge:
a) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90%;
b) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (L. 382/70);
c) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (L. 381/70);
d) proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 2 componenti ultrasessantacinquenni;
e) proprietari il cui nucleo familiare è composto da nr. 1 componente ultrasessantacinquenne.
I soggetti sopraindicati avranno diritto alla maggiore detrazione se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) relativo al nucleo familiare stesso non risulti superiore all’importo di Euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00), pari a Lire 15.974.228;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-contabile della presente deliberazione, esprime:
PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE
- rag. Angelica Bacuzzi -
Sorisole,