ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 232 DEL 21/12/2004 AD OGGETTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE 2005 COMUNE DI SERIATE (BG)
1) Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. - che sarà applicata in questo Comune come segue:
- Categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7: 5.75 PER MILLE
- Categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 - A/10 - A/11: 6.50 PER MILLE
- Abitazioni sfitte: 7.00 PER MILLE
- Abitazioni secondarie in ristrutturazione ai sensi
dell’art. 31 comma 1 lettere a – b Legge 457/78 6.50 PER MILLE
- Categoria catastale B : 5.75 PER MILLE
- Categoria catastale C1 non superiore a mq. 200
posseduto dal titolare che vi svolge direttamenteun’attività
commerciale 5.75 PER MILLE
- Categoria catastale C :da C/1 a C/5 6.50 PER MILLE
da C/6 a C/7 5.75 PER MILLE
- Categoria catastale D : 6.50 PER MILLE
- Terreni : 6.50 PER MILLE
- Aree edificabili : 6.50 PER MILLE
si precisa che per abitazioni sfitte si intendono i locali ad uso abitativo ricompresi nella categoria catastale A (ad eccezione della categoria A/10), per i quali non si possa dimostrare l’abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi.
Le attività commerciali svolte in locali appartenenti alla categoria catastale C1, che usufruiscono dell’aliquota agevolata del 5,75 per mille, sono quelle elencate nell’allegato A;
2) Di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l’applicazione dell’I.C.I. dall’1.1.2004, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, come di seguito:
a) determinazione diversificata delle aliquote;
b) assimilazione all’abitazione principale delle abitazioni non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari o presso familiari che provvedono ad accudirli;
c) assimilazione all’abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai nonni, ai nipoti di nonni, ai fratelli, alle sorelle a condizione che gli stessi abbiano la residenza nell’immobile;
d) assimilazione all’abitazione principale dei fabbricati locati con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
e) determinazione della base imponibile con riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell’art. 3 della L. 23.12.96 n. 662;
f) riduzione e detrazione d’imposta che per l’esercizio finanziario 2005 è di €103,29 (Lit. 200.000);;
g) riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni;
h) estensione della normativa delle abitazioni principali alle relative pertinenze;
i) diversificazione delle detrazioni d’imposta in rapporto a situazioni soggettive come evidenziato nell’allegato B) alle tabelle contraddistinte dai numeri 1) e 2);
j) applicazione delle esenzioni e riduzioni d’imposta ai terreni agricoli condotti a titolo principale direttamente da coltivatori diretti od imprenditori agricoli, persone fisiche, iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 11 della L. 9/63 e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.
ALLEGATO B
CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Viene riconosciuta la facoltà di applicazione della maggiore detrazione d’imposta per abitazione principale qualora ricorrano per il contribuente le seguenti contestuali condizioni:
a) Detrazione per fasce:
· prima fascia € 258,23 (L. 500.000)
· seconda fascia € 227,24 (L. 440.000)
· terza fascia € 196,25 (L. 380.000)
· quarta fascia € 165,27 (L. 320.000)
· quinta fascia € 134,28 (L. 260.000)
b) Abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali:
A/3 - A/4 - A/5 - A/6
Le categorie A/2 - A/7 beneficiano delle detrazioni di cui alla lettera a) qualora ricorra una delle condizioni previste alla lettera d)
c) Unica proprietà su tutto il territorio nazionale
d) Situazioni particolari
I limiti di reddito vengono aumentati di € 1.032,61 (L. 2.000.000) qualora, oltre alle condizioni sopraindicate, ricorra una delle seguenti condizioni:
1. nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (invalidità superiore al 60%)
2. nuclei familiari con capofamiglia in stato di disoccupazione
3. nuclei familiari con capofamiglia in stato di cassaintegrazione
4. famiglie monoreddito con più di quattro componenti.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda è da presentarsi a cura dell’interessato entro il termine del 31 maggio 2005, a pena di decadenza, corredata dalla sottoindicata documentazione:
- denuncia dei redditi dell’anno precedente (modello 730 – modello Unico – CUD)
- attestazione relativa al ricorrere delle condizioni per l’applicazione dell’incremento di €uro 1.032,61 (L. 2.000.000) alle fasce di reddito
- dichiarazione ICI iniziale e successive variazioni (da presentarsi solo se non siano state presentate a medesimo titolo per l’anno 2003 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto all’anno precedente)