Oggetto: ICI- Estratto
CODICE ISTAT: 16194
CODICE CATASTALE: I506
Oggetto: ICI- Estratto della deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2011, adottata dal Comune di Scanzorosciate (Bg) in materia di aliquote I.C.I., detrazioni e riduzioni per l'anno di imposta 2011.
· ALIQUOTA 5,5 per mille Fabbricati adibiti ad abitazione principale (solo Categorie catastali A1, A8, A9) e relative pertinenze (box - cantine –solai -ecc.),
· ALIQUOTA 6,5 per mille Abitazione secondarie (locate e/o tenute a disposizione, ecc.) e relative pertinenze (box – cantine – solai – ecc.),
· ALIQUOTA 7 per mille Aree fabbricabili e altri fabbricati adibiti ad usi diversi ( commerciali, industriali, artigianali, professionali, ecc.) e Abitazioni secondarie non locate e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.);
· Euro 103,29 Detrazione per unità immobiliare adibita a prima abitazione,
· Euro 203,29 (103,29 + 100,00) Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di soggetti disabili con un invalidità pari o superiore al 75%
· Riduzione del 50% Per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili alle condizioni previste dalla Legge 662 del 23.12.96,
· Di riconoscere alle abitazione locate o date in comodato d’uso, debitamente registrato, a parenti in linea retta, limitatamente a genitori-figli e viceversa, che la utilizzino come abitazione principale (residenza anagrafica), dandone comunicazione al Comune, la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.) di cui al punto 1): 5,5 per mille (art. 6, comma 4, del Regolamento I.C.I.) e la stessa detrazione pari a €. 103,29,
· Di riconoscere all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari, ma tenuta a disposizione, la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.) di cui al punto 1): 5,5 per mille (art. 6, comma 4, del Regolamento I.C.I.) e la stessa detrazione pari a €. 103,29,
· Di esentare totalmente dall’imposta per il primo anno di utilizzo degli stessi, con decorrenza 1^ gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato celebrato il matrimonio, gli immobili posseduti ed utilizzati come abitazione principale da giovani coppie i cui componenti abbiano entrambi un’età non SUPERIORE ai 35 anni (art. 8, comma 7, del Regolamento I.C.I.);
· quale è sito il fabbricato e i moltiplicatori di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92.
Si precisa che:
· l’applicazione della maggiore detrazione riguardante le abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà di disabili, con invalidità pari o superiore al 75%, deve essere autocertificata dall’avente diritto e decorre dal mese successivo alla presentazione;
· per abitazioni secondarie tenute a disposizione si intendono unità abitative utilizzate come seconde case per le quali possa dimostrarsi l’utilizzo mediante allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas e che tale condizione deve essere autocertificata dall’avente dirittto e decorre dal mese successivo alla presentazione;
· per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica.