Oggetto: ICI- Estratto della deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 10.03.2008, adottata dal Comune di Scanzorosciate (Bg) in materia di aliquote I.C.I. detrazioni e riduzioni per l'anno di imposta 2008.
· ALIQUOTA 5,5 per mille Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box - cantine –solai -ecc.),
· ALIQUOTA 6,5 per mille Abitazione secondarie (locate e/o tenute a disposizione, ecc.) e relative pertinenze (box – cantine – solai – ecc.),
· ALIQUOTA 7 per mille Aree fabbricabili e altri fabbricati adibiti ad usi diversi ( commerciali, industriali, artigianali, professionali, ecc.),
· ALIQUOTA 7 per mille Abitazioni secondarie non locate e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.);
· Euro 103,29 Detrazione per unità immobiliare adibita a prima abitazione,
· Euro 203,29 (103,29 + 100,00) Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di soggetti disabili con un invalidità pari o superiore al 75%
· Riduzione del 50% Per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili alle Condizioni previste dalla Legge 662 del 23.12.96,
· Di riconoscere alle abitazione locate o date in comodato d’uso, a parenti in linea retta, limitatamente a genitori-figli e viceversa, che la utilizzino come abitazione principale (residenza anagrafica), dandone comunicazione al Comune mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.) di cui al punto 1): 5,5 per mille (art. 6, comma 4, del Regolamento I.C.I.) e la stessa detrazione pari a €. 103,29, decorrendo dalla presentazione della dichiarazione, l’inizio dell’agevolazione.
· Di riconoscere all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari, ma tenuta a disposizione, la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.) di cui al punto 1): 5,5 per mille (art. 6, comma 4, del Regolamento I.C.I.) e la stessa detrazione pari a €. 103,29,
· Di esentare totalmente dall’imposta per il primo anno di utilizzo degli stessi, con decorrenza 1^ gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato celebrato il matrimonio, gli immobili posseduti ed utilizzati come abitazione principale da giovani coppie i cui componenti abbiano entrambi un’età non SUPERIORE ai 35 anni (art. 8, comma 7, del Regolamento I.C.I.);
· Di riconoscere per gli immobili di interesse storico-artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939, la base imponibile determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato e i moltiplicatori di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92.
Si precisa che:
· l’applicazione della maggiore detrazione riguardante le abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà di disabili, con invalidità pari o superiore al 75%, deve essere autocertificata dall’avente diritto e decorre dal mese successivo alla presentazione;
· per abitazioni secondarie tenute a disposizione si intendono unità abitative utilizzate come seconde case per le quali possa dimostrarsi l’utilizzo mediante allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas e che tale condizione deve essere autocertificata dall’avente diritto e decorre dal mese successivo alla presentazione;
· per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica.
16 DICEMBRE 2008 (SALDO)
VERSAMENTO IN UNICA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2008
CONTO CORRENTE POSTALE N. 187245 -INTESTATO A: EQUITALIA ESATRI S.P.A. PROV. BG -AGENTE RISCOSSIONE-.