Oggetto: ICI- Estratto della deliberazione Giunta Comunale n. 230 del 12.12.2006 e della delibera Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2007 adottate dal Comune di Scanzorosciate (Bg) in materia di aliquote I.C.I., detrazioni e riduzioni per l'anno di imposta 2007.
· ALIQUOTA 5,5 per mille Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box - cantine –solai -ecc.),
· ALIQUOTA 6,5 per mille Abitazione secondarie (locate, non locate,tenute a disposizione, ecc.) e relative pertinenze (box – cantine – solai – ecc.),
· ALIQUOTA 7 per mille AREE EDIFICABILI e altri fabbricati adibiti ad usi diversi ( commerciali, industriali, artigianali, professionali, ecc.),
· Euro 103,29 Detrazione per unità immobiliare adibita a prima abitazione,
· Riduzione del 50% Per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili alle Condizioni previste dalla Legge 662 del 23.12.96,
· Di riconoscere alle abitazione locate o date in comodato d’uso, a parenti in linea retta, limitatamente a genitori-figli e viceversa, che la utilizzino come abitazione principale, dandone comunicazione al Comune mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, art. 47 D.P.R. 445/2000, la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.) di cui al punto 1): 5,5 per mille (art. 6, comma 4, del Regolamento I.C.I.) e la stessa detrazione pari a €. 103,29, decorrendo dalla presentazione della dichiarazione, l’inizio dell’agevolazione.
· Di riconoscere all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari, ma tenuta a disposizione, la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.) di cui al punto 1): 5,5 per mille (art. 6, comma 4, del Regolamento I.C.I.) e la stessa detrazione pari a €. 103,29.
· Di esentare totalmente dall’imposta per il primo anno di utilizzo degli stessi, con decorrenza 1° Gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato celebrato il matrimonio, gli immobili posseduti ed utilizzati come abitazione principale da giovani coppie i cui componenti abbiano un’età non superiore ai 35 anni ciascuno (art. 8, comma 7, del Regolamento I.C.I.);
· Di riconoscere per gli immobili di interesse storico-artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939, la base imponibile determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato e i moltiplicatori di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92.