1) Abitazione principale e pertinenze 6 per mille
2) Altri immobili, terreni ed aree edificabili 7 per mille
3) Appartamenti non locati da almeno due anni 9 per mille
4) Alloggi locati in canone concordato dai sindacati in sede provinciale 4 per mille
Art. 2 comma 4, Legge 431/98 _
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Viene inoltre considerata abitazione principale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza presso familiari che provvedono ad accudirli, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) le unità immobiliari appartenenti a persone fisiche soggetti passivi ed ai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
d) l’unità immobiliare posseduta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 504/92 da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora risulti occupata, come dimora abituale, dai familiari del possessore;
e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti nella corrispondente anagrafe;
f) le unità immobiliari costituenti alloggi di proprietà dell’ALER e dati in locazione abitativa.
Sono considerate parte integrante all’abitazione le sue pertinenze (*) anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
(*) Art. 6 comma 2 – Regolamento Comunale: “…Possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7; le agevolazioni competono sino al massimo di tre unità immobiliari quantificabili come pertinenze.”
Va applicata l’aliquota relativa al fabbricato sulla rendita definitiva o presunta rivalutata del 5%
Esenti da imposta perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984 e così come individuati dalla circolare ministeriale 14 giugno 1993 n. 9/249
L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versata entro il 30 giugno.
L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 20 dicembre.
Il contribuente può effettuare il versamento in un’unica soluzione, entro il termine del 30 giugno, calcolando l’imposta dovuta con l’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni in vigore nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.
SI RICORDA CHE NON E’ PIU’ APPLICABILE L’ART. 6 DEL VECCHIO REGOLAMENTO ICI (ORMAI REVOCATO E SOSTITUITO, GIA’ PER IL 2002, DAL REGOLAMENTO NUOVO).
PERTANTO NON SONO UTILIZZABILI LE DETRAZIONI E LE RIDUZIONI PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI FAMILIARI.
Valori da utilizzare, per l’anno 2006, per il pagamento dell’ICI sulle aree fabbricabili:
zona B1/A RESIDENZIALE DI CONTENIMENTO 1,5 mc/mq Euro 205,84 mq
zona B2 RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 1,5 mc/mq Euro 205,84 mq
zona B3 RESIDENZIALE IN FASE DI ATTUAZIONE Euro 135,57 mc
zona B4 RESIDENZIALI COMPLETAMENTO E/O SOSTITUZIONE
SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO (volumetria definita) Euro 137,57 mc
Zona B RESIDENZIALE A VOLUMETRIA DEFINITA Euro 137,57 mc
Zona D1 INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO
30% sup. lotto (h max 15m) Euro 117,19 mq
Zona D2 COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO
2mc/mq (h max) 8m Euro 205,84 mq
Zona D3 ATTIVITA’ DI COMMERCIALIZZAZIONE VEICOLI DA
CAMPEGGIO 20% sup. lotto (h max 3.50m) + 700 mc Euro 30,57 mq
L’importo al mq., moltiplicato per i mq posseduti, darà il valore venale dell’area su cui applicare l’aliquota del 7 per mille e calcolare l’ICI dovuta relativamente all’area fabbricabile.
Per informazioni in merito alla corretta classificazione delle aree fabbricabili rispetto alle zone e categorie sopra esposte rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune.